Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI CON LO SCOPO DI SVOLGERE UN'ATTIVITÀ DIRETTA A DISTRUGGERE O DEPRIMERE IL SENTIMENTO NAZIONALE NON È PIÙ REATO - L'art. 271 del codice penale contrasta con la Costituzione (Corte Costituzionale n. 243 del 12 luglio 2001, Pres. Ruperto, Red. Santosuosso).

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona ha chiesto al Giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio di Cristian C. ed altri con l'imputazione, tra l'altro, del reato di associazione antinazionale previsto dall'art. 271 cod. pen., che stabilisce la pena della reclusione da uno a tre anni per chi nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale; la pena per chi partecipa a tali associazioni è la reclusione da sei mesi a due anni.

Il Giudice, con ordinanza del 16 giugno 2000, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 cod. pen. per contrasto con gli articoli 2 (garanzia dei diritti inviolabili della persona), 18 (libertà di associazione) e 21 (libertà di manifestazione del pensiero).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 12 luglio 2001 (Pres. Ruperto, Red. Santosuosso), ha ritenuto fondata la questione ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 cod. pen. Nella motivazione della decisione la Corte ha richiamato la sua sentenza n. 87 del 1966 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 cod. pen. che prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a due anni per la propaganda diretta a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale". In base agli stessi principi che hanno informato la sentenza n. 87 del 1966 - ha affermato la Corte - deve rilevarsi l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 271 cod. pen.; invero se non è illecito penale lo svolgimento da parte del singolo cittadino di opera di propaganda diretta al fine di distruggere o deprimere il sentimento nazionale, non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a svolgere ciò che è consentito all'individuo, così come è stabilito dall'art. 18 della Costituzione, che riconosce la libertà di associazione per i fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.


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