Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PUÒ ORDINARE AL DIRETTORE DI UN GIORNALE LA RETTIFICA DI INFORMAZIONI LESIVE DELL'IDENTITÀ DI UNA PERSONA - La legge sulla tutela dei dati personali non si applica solo alle banche dati, ma anche all'informazione giornalistica (Cassazione Sezione Prima Civile n. 8889 del 30 giugno 2001, Pres. Carnevale, Rel. Berruti).

L'industriale Vittorio O. ottenne diversi anni fa dalla Sacra Rota l'annullamento del matrimonio con Giuliana D. e si sposò successivamente con Maria Teresa V. In seguito egli è deceduto. La prima moglie ha continuato ad usare il cognome O. nei rapporti sociali. Il Corriere della Sera ha dato notizia della sua partecipazione a vari eventi, menzionandola come signora O. La seconda moglie, Maria Teresa V. ha fatto presente al giornale che il cognome O. spettava a lei, in quanto il primo matrimonio di Vittorio O. era stato annullato ed ha chiesto alla direzione del quotidiano di cessare di menzionare, nelle cronache, Giuliana D. come signora O. Poiché le sue richieste non sono state accolte, Maria Teresa V. ha chiesto al Garante per la Protezione dei Dati Personali di ordinare alla società editrice e al direttore responsabile del Corriere della Sera che negli articoli del quotidiano non venga attribuita ad altri che a sé la qualifica di "signora O." e di adottare tutte le misure necessarie alla tutela del proprio diritto all'identità personale.

Maria Teresa V. ha fondato in particolare la sua pretesa sul rilievo che, nonostante reiterate diffide, gli articoli di cronaca politica e mondana sul Corriere della Sera persistevano nel qualificare "signora O." la prima moglie di Vittorio O., Giuliana D., ancorché il matrimonio di costei con l'O., contratto nel 1958, fose stato dichiarato nullo dal Tribunale della Sacra Romana Rota sin dal febbraio 1976; il conseguente collegamento alla propria persona delle opinioni, delle iniziative e delle amicizie di Giuliana D. comportavano, secondo la ricorrente, una grave distorsione della sua identità. Con provvedimento emesso il 19 aprile 1999, in base all'art. 29 della legge n. 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), il Garante, in accoglimento della richiesta della sig.ra Maria Teresa V., ha ordinato all'editore e al direttore del Corriere della Sera di cessare il "comportamento illegittimo" rettificando la registrazione o, comunque, la trattazione dei dati personali della ricorrente in modo tale da "individuare correttamente con l'espressione sig.ra O. soltanto la ricorrente Maria Teresa V. anziché la sig.ra Giuliana D.", nonché di divulgare la rettifica con pubblicazione di apposito comunicato sul Corriere della Sera.

Il direttore e l'editore del quotidiano milanese hanno proposto opposizione contro tale decisione davanti al Tribunale di Milano, sostenendo, tra l'altro, che il provvedimento emesso nei loro confronti non rientrava nei poteri del Garante e che comunque la sig.ra Maria Teresa V. non era legittimata a chiederlo. Essi hanno anche sollevato, in via subordinata, eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 29 L. n. 675/96 e 20 D.P.R. n. 501/98, per contrasto con l'art. 21 Cost. Rep. che tutela la libertà di informazione.

Il Tribunale di Milano, con decisione del 14 ottobre 1999, ha accolto l'opposizione, annullando il provvedimento emesso dal Garante. Nella motivazione della decisione il Tribunale, ha osservato, tra l'altro, che la direttiva della Commissione Europea 95/46/CE, in base alla quale è stata approvata dal nostro Parlamento la legge 675/96, circoscrive in modo inequivocabile il proprio ambito di applicazione al trattamento dei dati personali comunque destinati all'archiviazione e pertanto non concerne le informazioni diffuse dai giornali: ciò deve indurre, secondo il Tribunale ad interpretare in senso restrittivo la portata della legge n. 675/96, anche per evitare che la sua applicazione si ponga in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, che tutela la libertà di informazione. Il Tribunale ha peraltro ritenuto che, anche volendo interpretare estensivamente la legge n. 675/96, nel senso cioè che essa si riferisca alle informazioni non strutturate in archivio, la domanda promossa dalla sig.ra Maria Teresa V. vedova O. non possa essere accolta, in quanto la tutela prevista dalla legge spetta esclusivamente alla persona oggetto dell'informazione, laddove le notizie pubblicate dal Corriere della Sera concernevano la sig.ra D. Inoltre il Tribunale ha ritenuto che la diffusione di tali notizie rientri nell'esercizio del diritto di cronaca e che il provvedimento del Garante si sia posto in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, che pone alla pubblica autorità il divieto assoluto di adottare provvedimenti diretti ad esercitare controlli o assensi preventivi sul contenuto delle pubblicazioni.

Maria Teresa V. ha proposto ricorso per cassazione, censurando il Tribunale di Milano per avere interpretato restrittivamente la legge n. 675 del 1996.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 8889 del 30 giugno 2001, Pres. Carnevale, Rel. Berruti) ha accolto il ricorso, e decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione proposta dalla RCS Editori S.p.A. contro il provvedimento dell'Autorità Garante.

La portata della legge n. 675 del 1996 - ha affermato la Corte - non è limitata all'archiviazione delle informazioni nelle banche dati; l'attenzione che la legge dedica a tali banche, e dunque a quel particolare trattamento che consiste nella elaborazione ai fini di archiviazione per un successivo uso, si giustifica con la considerazione di comune esperienza della rapidità di tale uso da parte di chi accede all'archivio. Il vantaggio della archiviazione - ha osservato la Corte - è per l'appunto di consentire la disponibilità immediata, all'occorrenza, di un dato da adoperare ai più svariati fini; pertanto l'attenzione della legge all'archiviazione non può essere considerata fine a sé stessa, bensì ad impedire la diffusione delle informazioni scorrette. Di conseguenza - ha affermato la Corte - qualunque trattamento, anche quello giornalistico, dell'informazione, e non soltanto quello diretto alla conservazione in archivio, deve avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 1 della legge n. 675 del 1996, che tutela i diritti fondamentali e la dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Il potere, attribuito dalla legge al Garante, di disporre la rettifica di informazioni giornalistiche - ha affermato la Corte - non si pone in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, che vieta ogni intervento censorio: altro è infatti un ordine o un potere di inibitoria alla pubblicazione, da ritenersi contrario alla Costituzione, altro è un ordine di rettifica. L'attività giornalistica - ha osservato la Corte - legittima di per sé al trattamento dei dati, anche personali, ma ciò deve avvenire nei limiti di cui all'art. 1 della legge: pertanto neppure l'essenziale esercizio dell'informazione può sovrapporre al dato esclusivo di una persona fisica (quale il nome) l'eventuale uso di tale dato da parte di terzi, pur costituente notizia di cronaca, ignorando le precisazioni rivolte dall'interessato al giornale.


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