Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DEL CADAVERE DELLA VITTIMA DI UN OMICIDIO PUŅ COSTITUIRE REATO - Se le immagini sono caratterizzate da particolari impressionanti e raccapriccianti, lesivi della dignità umana (Cassazione Sezione Terza Penale n. 23356 dell'8 giugno 2001, Pres. Malinconico, Rel. Postiglione).

Il direttore e due redattori del settimanale "Visto" sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Milano alla pena di tre mesi di reclusione e di lire trecentomila di multa per avere, in concorso tra loro e con un pubblico ufficiale non identificato, realizzato e pubblicato un servizio dedicato alla morte per omicidio della contessa Alberica Filo della Torre, avvenuta nel luglio 1991, corredandolo con tre fotografie a colori raffiguranti il cadavere della vittima così come era stato rinvenuto nell'immediatezza del delitto, con particolari impressionanti e raccapriccianti delle tracce lasciate sul corpo nudo e sugli indumenti e delle modalità di esecuzione del crimine. La condanna è stata pronunciata in base all'art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 che punisce con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila la pubblicazione di "stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti".

I giudici di appello hanno ritenuto che il normale esercizio del diritto di cronaca non giustificasse la pubblicazione delle immagini, considerato anche il "carattere insistito e quasi martellato dell'intero articolo, foto più testi".

La Suprema Corte (Sezione Terza Penale n. 23356 dell'8 giugno 2001, Pres. Malinconico, Rel. Postiglione) ha rigettato il ricorso degli imputati, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2000 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 15 della legge n. 47 del 1948.

L'esercizio del diritto di cronaca - ha affermato la Cassazione - pur pienamente legittimo in una società democratica ed aperta, deve salvaguardare come valori fondamentali il comune sentimento della morale e la dignità umana tutelate dall'art. 2 della Costituzione. I giudici di appello - ha osservato la Suprema Corte - hanno correttamente motivato la loro decisione rilevando che le immagini della vittima dell'omicidio "sono tali da destare impressione e raccapriccio nell'osservatore di normale emotività, improntata ad impulsi di solidarietà umana, pietà per la defunta, rispetto per la sua spoglia, repulsione istintiva verso le ferite efferatamente impresse, salvaguardia della dignità della persona già uccisa in quel modo ed ulteriormente oltraggiata dalla pubblica ostensione del suo corpo, naturale esigenza di riservatezza verso l'intimità fisica personale rinforzata dalla condizione mortale del soggetto".


© 2007 www.legge-e-giustizia.it