Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

LA LESIONE DELLA REPUTAZIONE PERSONALE, TUTELATA DALLA COSTITUZIONE, COSTITUISCE UN DANNO IN SÉ, PER IL CUI RISARCIMENTO NON OCCORRE PROVA - Si applicano in materia i principi affermati dalla Corte Costituzionale per il danno biologico (Cassazione Sezione Terza Civile n. 6507 del 10 maggio 2001, Pres. Duva, Rel. Segreto).

La diffusione di false notizie tali da ledere la reputazione personale di un soggetto produce un danno in sé la cui esistenza non deve essere provata dal danneggiato, ai fini del risarcimento. Si tratta di un danno diverso da quello morale (risarcibile in caso di reato) paragonabile al danno biologico, in quanto costituisce pregiudizio obiettivo di diritti che rientrano nei fondamentali attributi della personalità umana, come il decoro, il prestigio e la dignità. Esiste infatti un vero e proprio diritto alla reputazione personale, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema costituzionale di tutela della persona umana traendo il suo fondamento normativo nell'art. 2 della Costituzione che protegge i diritti inviolabili della persona. Devono applicarsi in materia i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 184 del 1986, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui prevederebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute solo quando sia conseguenza di un reato.

La Corte Costituzionale ha infatti affermato che l'art. 2059 cod. civ. riguarda soltanto i danni non patrimoniali soggettivi, mentre il pregiudizio obiettivo ai diritti che rientrano nei fondamentali attributi della personalità umana, come il decoro, il prestigio, la dignità e la salute, deve trovare indefettibilmente ristoro in applicazione dell'art. 2043 cod. civ. al di là dei limiti previsti per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reati. Una volta provata la lesione della reputazione personale, il danno è in re ipsa in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ. costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore, (per quanto non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato. Provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore. E' invece necessaria una prova specifica del danno, ai fini del risarcimento, quando si tratti di lesione della reputazione professionale; si tratta infatti di un tipo danno patrimoniale-conseguenza che è risarcibile soltanto allorché si dia la prova delle conseguenze dei pregiudizi economici subiti per effetto dell'evento lesivo.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it