Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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LA CONTROVERSIA SULLE RESPONSABILITÀ PER LA SEPARAZIONE CONIUGALE NON PUÒ RITARDARE LA CAUSA DI DIVORZIO - Svolta giurisprudenziale della Suprema Corte (Cassazione Sezioni Unite Civili, n. 15279 del 4 dicembre 2001, Pres. Marvulli, Rel. Graziadei).

Pubblichiamo il testo integrale della decisione, la sintesi è nella sezione Famiglia.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. Nicola MARVULLI

Presidente

Dott. Francesco AMIRANTE

Presidente di sezione

Dott. Alfio FINOCCHIARO

Presidente di sezione

Dott. Giovanni PRESTIPINO

Consigliere

Dott. Alessandro CRISCUOLO

Consigliere

Dott. Roberto PREDEN

Consigliere

Dott. Ugo VITRONE

Consigliere

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI

Consigliere

Dott. Giulio GRAZIADEI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

F. GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo Studio dell'avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE, NICOLA ALLEGRO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente-
contro

D. MARIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO;

- INTIMATI-

e sul 2° ricorso n. 11200/99 proposto da:

D. MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo Studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO CARBONE, LUCIO BASCO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro

F. GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo Studio dell'avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE, NICOLA ALLEGRO, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale-
nonché contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 51/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 26/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2001 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito l'Avvocato Modestino ACONE, Salvatore MILETO, per delega degli avvocati Paolo CARBONE, Lucio BASCO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gaetano F. l'8 febbraio 1996 ha chiesto al Tribunale di Salerno di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19 gennaio 1969 con Maria D.
Il Tribunale ha dichiarato improponibile la domanda, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, per mancata formazione del giudicato sulla sentenza di separazione resa nel primo grado del relativo procedimento, sul rilievo che tale sentenza aveva statuito anche sull'addebitabilità della separazione stessa e che era pendente giudizio di gravame, anche se circoscritto a detta ulteriore pronuncia.

La Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata il 26 febbraio 1999, pur dando atto del conformarsi della decisione del Tribunale alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è possibile scindere la pronuncia sulla separazione dalla pronuncia sull'addebito e non è di conseguenza consentito ravvisare il passaggio in giudicato dell'una quando l'altra sia investita da impugnazione, ha ritenuto di dovere dissentire da tale indirizzo, considerando che l'istanza inerente all'addebito è autonoma domanda e che il protrarsi soltanto su di essa della lite fra i coniugi non preclude la definitività della sentenza di separazione, in difetto di motivi d'impugnazione che la coinvolgano.

Con queste osservazioni, la Corte di Salerno, aderendo al gravame di Gaetano F., ha affermato la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e l'ha accolta, in ragione del decorso di oltre tre anni dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.

Provvedendo poi sulla richiesta della moglie di attribuzione d'assegno di divorzio, la Corte d'appello ha fatto obbligo a Gaetano F. di versarle mensilmente la somma di lire 800.000 (da rivalutarsi con cadenza annuale), considerando che il reddito di Maria D., pur mancando la produzione della denuncia presentata ai fini tributari e dei documenti relativi al patrimonio personale, poteva essere stimato, sulla base degli elementi acquisiti, nella misura di 27-.28 milioni di lire all'anno, che la medesima Maria D. subiva un esborso mensile di lire 1.000.000 per la casa d'abitazione e doveva affrontare consistenti spese per una grave malattia, che il Gaetano F. era un avvocato affermato, fruiva di un appartamento messogli a disposizione dai familiari, ed aveva proventi largamente superiori ai 38 milioni di lire all'anno, indicati nella dichiarazione dei redditi, tanto da poter versare ai due figli, al momento della separazione, la somma di lire 250 milioni.

Gaetano F., con ricorso notificato il 30 aprile 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello.

Con due connessi motivi, riguardanti l'assegno di divorzio, Gaetano F. deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione, addebitando alla Corte di Salerno di aver ricostruito le rispettive situazioni economiche utilizzando labili ed incoferenti presunzioni, senza trarre le conseguenze dell'inosservanza di Maria D. all'onere di provare il fondamento della sua pretesa e di allegare ai sensi dell'art. 5 nono comma della legge n. 898 del 1970 la dichiarazione dei redditi e gli altri atti relativi all'entità del suo patrimonio.

Maria D. ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, articolando in due censure. Con la prima, torna a sostenere l'improponibilità della domanda di divorzio, quando il giudizio di separazione sia ancora in corso sia pure soltanto in punto di addebitabilità della frattura del rapporto coniugale; con la seconda, critica la Corte salernitana, con riferimento al quantum dell'assegno di divorzio, per non aver disposto indagini, se del caso a mezzo della polizia tributaria, al fine di accertare l'effettiva entità dei redditi del marito.

Gaetano F. ha presentato controricorso a confutazione del ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

I ricorsi sono stati assegnati alla Sezione prima civile, la quale, con ordinanza n. 982 del 22 settembre - 2 novembre 2000, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, osservando che la questione sollevata da Maria D. con il primo motivo del ricorso incidentale presenta una particolare importanza, anche per il reiterato discostarsi dei giudici di merito dal menzionato orientamento della giurisprudenza di cassazione e per le critiche a tale orientamento opposte da autorevole dottrina.

Per la definizione di detta questione la causa è stata rimessa alle Sezione unite, a norma dell'art. 374 secondo comma (seconda ipotesi) cod. proc. civ.

Ulteriori memorie illustrative sono state presentate tanto da Gaetano F. quanto da Maria D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., avendo ad oggetto la stessa sentenza.

Il primo motivo del ricorso incidentale, che pone un quesito logicamente prioritario, ed al quale va delimitata la pronuncia di queste Sezioni unite ai sensi dell'art. 142 disp. Att. Cod. proc. civ., è infondato.
L'art. 151 cod. civ., nel teso introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, con il primo comma contempla la separazione giudiziale come pronuncia correlata al verificarsi, anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi, di fatti oggettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all'educazione della prole; con il secondo comma prevede, su richiesta delle parti, la dichiarazione di addebitabilità della separazione al coniuge che risulti aver determinato quei fatti con contegni contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.

Il coordinamento di dette disposizioni evidenzia che la declaratoria d'addebito è sollecitabile ed adottabile soltanto nell'ambito del giudizio di separazione, ed inoltre integra un quid pluris che si affianca alla pronuncia di separazione, senza alterarne la natura e la consistenza, e senza  delineare una diversa figura di separazione, contrapposta a quella priva di addebito;la separazione giudiziale, addebitabile o meno, è istituto unitario.

Muovendo da tali premesse, la Sezione prima civile di questa Corte ha escluso l'esperibilità, in tema di addebito, di iniziative processuali successive o comunque distinte dal giudizio di separazione, così negando quella possibilità di mutamento a posteriori del titolo della separazione, che era invece riconosciuta nella disciplina anteriore, sul rilievo che l'unicità del modello della separazione stessa e l'indipendenza dei suoi presupposti dal verificarsi di contegni di uno o di entrambi i coniugi lesivi dei doveri matrimoniali autorizzano pronunce quest'ultimo riguardo solo nel contesto espressamente contemplato dal citato secondo comma dell'art. 151 cod. civ., con l'affidamento della problematica sull'addebito allo stesso giudice chiamato a pronunciare la separazione (sentt. 7 dicembre 1994 n. 10512, 17 marzo 1995 n. 3098, 17 luglio 1997 n. 6566, 19 settembre 1997 n. 9317).

Sempre alla luce delle indicate caratteristiche della questione inerente all'addebito e della carenza di una distinta sede processuale in cui possa essere dedotta, poi osservando che l'accertamento della crisi del rapporto coniugale e l'accertamento delle cause che la determinano sono sostanzialmente coincidenti, o quantomeno in parte sovrapponibili, ed inoltre rilevando che il tenore letterale di detto art. 151 secondo comma, con il disporre che il giudice definisce la questione stessa "pronunciando la separazione", esprime una chiara scelta di contestualità delle rispettive statuizioni, la medesima Sezione prima ha affermato che non è consentito scindere la pronuncia di separazione e la pronuncia di addebito, nemmeno all'interno del processo in cui l'una e l'altra sono state richieste.

Dal divieto di tale scissione, si è desunta, come coerente corollario, l'inammissibilità di sentenza non definitiva sulla separazione e di rinvio all'espletamento di ulteriore istruzione della decisione sull'addebito (sent. 13 agosto 1998 n. 7945), con la conseguenziale inidoneità di detta sentenza non definitiva, ove adottata e non impugnata, a costituire giudicato sulla separazione, anche ai fini della proponibilità della domanda di divorzio, in relazione al requisito fissato dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n. 898; inoltre si è ritenuta l'improponibilità della domanda di divorzio, per assenza di quel requisito, quando il giudizio di separazione prosegua in fase d'impugnazione, sia pure con censure che investano soltanto l'addebito (sent. 10 aprile 1998 n. 3718 e 14 giugno 2000 n. 8106).

Questo indirizzo, da condividersi nei rilievi attinenti all'unicità dell'istituto della separazione giudiziale, al rapporto fra pronuncia di separazione e dichiarazione d'addebito ed all'appartenenza di entrambe allo stesso giudizio, non può essere confermato in ordine alla ritenuta inscindibilità di quelle statuizione, sulla scorta delle seguenti considerazioni, che tengono conto dei rilievi critici mossi dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza di merito.

Il collegamento sostanziale e processuale, fra un'istanza di parte e la domanda con cui è stato promosso il giudizio ne quale si inserisce, anche quando, come nella specie, abbia intensità tale da conferire a detta istanza valenza subordinata, cioè condizionata all'accoglimento di quella domanda, da renderla esperibile ed esaminabile solo nella stessa causa, e da esigere un'istruzione tendenzialmente unitaria, non è sufficiente per negare all'istanza medesima la qualità di autonoma domanda, né per relegarla fra le domande cosiddette improprie o formali.

Il vincolo di subordinazione od accessorietà e l'appartenenza allo stesso giudizio dell'ulteriore problematica introdotto da uno dei contendenti con specifica richiesta non escludono che il corrispondente atto d'impulso processuale integri domanda vera e propria, e, specularmente, non privano la decisione giudiziale sul punto dei connotati della pronuncia su autonoma domanda, ove tale atto, oltre ad essere presupposto indefettibile della decisione del giudice, secondo il principio dispositivo che regola il processo civile, faccia valere un titolo non coincidente con quelle allegato a corredo della pretesa di tipo principale, così segnando un ampliamento del tema dell'indagine, e poi sia rivolto a conseguire un distinto bene della vita, con provvedimento giurisdizionale decisorio (in quanto reso in esito a dibattito contenzioso con il soggetto controinteressato e munito di attitudine ad assumere inter partes efficacia cogente).

Le predette caratteristiche sono tutte presenti nell'istanza di un coniuge di dichiarazione dell'addebitabilità della separazione all'altro coniuge.

La necessità dell'iniziativa di parte è inequivocamente fissata dall'art. 151 secondo comma cod. civ.; il giudice non può indagare e statuire d'ufficio sul quesito dell'addebito.

Detta iniziativa, peraltro, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa (v. Cass. 22 marzo 1984 n. 1919) e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale (v. Cass. S.U. 3 novembre 1981 n. 5779, ed anche Cass. 11 gennaio 1988 n. 66).

Quanto alla causa pretendi, va osservato che la richiesta d'addebito, da un lato, riposa sul presupposto del verificarsi degli elementi giustificativi della separazione giudiziale, cioè dell'intollerabilità per i coniugi della prosecuzione della convivenza o del danno per la prole, ed assume pertinenza solo dopo il positivo riscontro di detti elementi (con accoglimento della domanda di separazione), ma, d'altro canto, adduce a proprio sostegno fatti distinti ed anteriori, rappresentati, come si è visto, da comportamenti inosservanti di doveri insorti con il matrimonio e da nesso eziologico fra tali comportamenti e quella situazione d'intollerabilità o dannosità.

Il forte legame fra il titolo dell'addebito ed il titolo della separazione opera in senso genetico ed unidirezionale, nel senso che l'uno postula l'altro, in ragione dell'influenza di quei fatti distinti e precorsi solo se sussistano gli estremi della separazione, ma non tocca l'autonomia delle causae petendi.

La separazione, infatti, esige soltanto l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza insopportabile per i coniugi o pregiudizievole per i figli, e va pronunciata a prescindere dalla riferibilità di quella situazione ad inadempienze coniugali.

Il titolo della separazione è dunque insensibile alla sussistenza o meno del titolo dell'addebito.

La dichiarazione d'addebito, a sua volta, pur trovando necessario antecedente nella separazione, ha un titolo differenziato (violazione di doveri matrimoniali), il cui verificarsi non condiziona la separazione, né rifluisce sulla stessa quale pronuncia inerente allo status personale dei coniugi, ma soltanto, come si dirà, su rapporti accessori a tale status.

L'autonomia delle rispettive causae petendi non può essere contestata con il rilievo che i corrispondenti accertamenti sono o possono essere spesso interdipendenti, e che, in particolare, quello sull'addebitabilità della crisi coniugale passa attraverso il preliminare riscontro della crisi stessa.

In via generale, l'indagine sulle cause di un fatto è rilevante solo se sia certo il determinarsi del fatto medesimo, o dopo che sia raggiunta la relativa dimostrazione, ma investe circostanze e situazioni diverse e più estese rispetto a quelle che forniscono detta certezza o detta dimostrazione.

Tale distinzione dei temi di dibattito è puntualmente ravvisabile nel caso in esame, per quanto già osservato sulla dipendenza della separazione dal solo fatto oggettivo dell'intollerabilità o dannosità della convivenza coniugale e sulla dipendenza dell'addebito da violazioni di obblighi coniugali causative di quel fatto oggettivo, violazioni non necessariamente presenti in una crisi coniugale, e comunque non necessariamente produttive della crisi medesima.

Con riguardo al petutim, va considerato che l'istanza di addebito è rivolta al perseguimento di un risultato distinto rispetto a quello assicurato dalla pronuncia di separazione, dato che, senza nulla togliere od aggiungere alla condizione di coniuge separato, mira ad una statuizione destinata ad incidere su rapporti patrimoniali, che si correlano al rapporto coniugale ed ai suoi sviluppi, ma che hanno propri presupposti e rispondono a distinti interessi.

Gli effetti della dichiarazione d'addebito, per il coniuge a cui carico venga presa, sono infatti l'esclusione del diritto al mantenimento, con salvezza del solo credito alimentare (ove ne ricorrano i requisiti), ed inoltre la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del dritto ad assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione (artt. 156, 548 e 585 cod. civ.).

A confutazione dell'autonomia del petutim dell'istanza di addebito non può opporsi che la perdita della qualità di erede non si esaurisce sul piano patrimoniale e va a toccare lo stato personale dei coniugi, per poi inferirne che la pronuncia su tale stato non è frazionabile in accertamenti e decisioni di tipo "progressivo".

Pur dandosi atto del valore non esclusivamente economico, ma anche morale, della titolarità o meno della posizione di erede dell'altro coniuge, non può trascurarsi che tale posizione non fa parte dei diritti della personalità in senso proprio, si affianca allo stato di coniuge, risente dell'evoluzione del rapporto coniugale, ma non interferisce a sua volta sul rapporto stesso, e, dunque, rientra in un'area autonoma, ancorché connessa.

Quanto osservato sulla causa petendi e sul petitum dell'istanza di addebito e sulla consistenza della dichiarazione che l'accolga rende paragonabile il rapporto fra tale dichiarazione e la pronuncia di separazione al rapporto fra la pronuncia sull'assegno di divorzio e la pronuncia di divorzio, che è regolato dall'art. 4 nono comma (nuovo testo) della legge n. 898 del 1970, con l'espressa previsione di sentenza non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non suscettibili d'impugnazione differita, ove il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno; detta somiglianza, anche se non può portare all'applicazione della citata norma del giudizio di divorzio (in relazione all'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che la estende in quanto compatibile al giudizio di separazione), dato che la declaratoria d'addebito ha funzione e contenuto più ampi rispetto alla decisione sull'assegno di divorzio, giustifica però un trattamento processuale omogeneo.

I rilievi  fin qui svolti, in ordine alla qualificabilità della richiesta d'addebito come autonoma domanda, comportano che la tesi dell'inscindibilità della pronuncia su tale domanda, rispetto alla pronuncia di separazione, potrebbe essere condivisa solo a fronte di ragioni sistematiche o di specifica disposizione che impongano deroghe ai comuni canoni sul cumulo di più domande nello stesso giudizio.
Sotto il profilo sistematico, si deve ricordare che il riportato orientamento della giurisprudenza della Sezione Prima fa leva sulla qualificabilità della "separazione addebitata" come mera variante della separazione stessa, nonché sull'unitarietà dell'indagine, così valorizzando le indicate ragioni di connessione fino al punto di cogliere nella complessiva disciplina della separazione un'implicita eccezione a detti canoni generali, nel senso della necessaria unicità della decisione.

Queste argomentazioni e le conseguenze da esse desunte non possono essere avallate, considerandosi:

  • che la ricostruzione della separazione con addebito in termini di pura variante della separazione senza addebito finirebbe per tradire la menzionata pacifica premessa sull'unicità della figura della separazione stessa (dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia), in quanto, definendosi la declaratoria sulla responsabilità della frattura coniugale (ove sollecitata) come componente inscindibile della pronuncia di separazione, non si potrebbe poi evitare il risultato di delineare due tipi di separazione, derivando quella con addebito da una pronuncia non coincidente, nemmeno in parte, proprio per l'unitarietà della decisione, con quella senza addebito;
  • che una regola di tassativa con testualità della dichiarazione d'addebito, rispetto alla pronuncia di separazione, introdurrebbe una disarmonica eccezione alla fisiologica separabilità del dibattito su questioni di rilevanza patrimoniale dal dibattito inerente allo status delle persone, con un anomalo differimento della definizione di un rapporto personale, pure nel concorso di presupposti accertati o non contestati, fino alla definizione di un dibattito di natura patrimoniale, spesso caratterizzato da un alto tasso di conflittualità delle parti e da una maggiore complessità dell'istruzione;
  • che l'unificazione o meno del giudizio e della decisione su temi della lite connessi (ma distinti) deve rispondere a parametri d'opportunità, affidati alla valutazione del giudice nel caso concreto, secondo un apprezzamento che contemperi il criterio dell'economia processuale con l'eventuale esigenza di accordare prioritaria tutela ai contendenti rispetto a questioni di agevole (se non ovvia) soluzione;
  • che l'inscindibilità della dichiarazione d'addebito dalla decisione sulla separazione avrebbe o potrebbe anche avere il deviante effetto di consentire ad uno dei coniugi di avvalersi dell'istanza di addebito al solo o prevalente scopo di dilazionare la modificazione giudiziale del rapporto personale, pure quando ne siano evidenti o pacifici i presupposti.

Acclaratosi che la declaratoria d'addebito non è per sua natura, né per ragioni sistematiche, inscindibile dalla pronuncia di separazione, resta da vedere, sotto il secondo dei profili sopra indicati, se l'inscindibilità sia disposta da specifica norma di legge.

Una previsione in tal senso non è rinvenibile, nemmeno implicitamente, nell'art. 151 secondo comma cod., civ., quando contempla la declaratoria sull'addebito come statuizione che il giudice mette (ove ne sia richiesto e ne ricorrano le circostanze) "pronunciando la separazione".

L'espressione, oltre ad avere la menzionata funzione di rendere improponibile l'istanza d'addebito in un processo diverso da quello di separazione, integra una formula coerente con quanto dinanzi rilevato in ordine alla priorità logica della pronuncia di separazione, essendo il dibattito e la decisione sull'addebito conferenti solo dopo l'accertamento dei presupposti della separazione medesima.

Il tempo gerundio del verbo pronunciare, peraltro abitualmente impiegato dal legislatore pure in materia di diritto di famiglia con riguardo a provvedimenti caratterizzati da necessario inserimento all'interno di un determinato processo ma dotati di sicura autonomia (come i provvedimenti sulla prole e sui rapporti patrimoniali), non è sufficiente per ravvisare un collegamento temporale introduttivo dell'inderogabile obbligo del giudice di decidere in un unico contesto.

La volontà di apportare una tanto vistosa eccezione alla "naturale"scindibilità all'interno del processo di pronunce giurisdizionali su domande distinte non potrebbe prescindere da un chiaro riferimento alla contemporaneità delle decisioni (in sé non derivante dall'unicità del giudizio nel quale intervengono).

Dai rilievi svolti, circa la qualificazione dell'istanza d'addebitabilità della separazione come autonoma domanda e circa il difetto di implicite od esplicite deroghe alla disciplina generale sul cumulo in unico processo di più domande fra le medesime parti, deriva:

  • l'applicabilità dell'art. 277 cod. proc. civ., il quale prevede in via di principio la decisione contemporanea di tutte le domande proposte (primo comma), ma autorizza il giudice a limitare la pronuncia ad una od alcune domande, qualora sulla base delle circostanze della singola vicenda, riconosca che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione e che la loro sollecita definizione risponda ad un apprezzabile interesse della parte istante (secondo comma);
  • la formazione del giudicato sulla pronuncia parziale di separazione, che sia stata emessa in base al citato art. 277 cod. proc. civ. e che non sia stata impugnata;
  • l'applicabilità dell'art. 329 secondo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che l'impugnazione dell'unica sentenza di separazione e di addebito, con motivi circoscritti all'addebito, segna acquiescenza alla pronuncia di separazione, e quindi definitività della stessa, quale parte autonoma della decisione;
  • la proponibilità in dette ipotesi della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito il requisito del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.

In conclusione, il primo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto, con l'affermazione che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione stessa, avanzata ai sensi dell'art. 151 secondo comma cod. civ. dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di domanda autonoma, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni della pronuncia di separazione, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri distinti effetti, e che, pertanto, in carenza di ragioni o norme derogative dell'art. 329 secondo comma cod. proc. civ., l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito, contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato della separazione stessa, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione.

Per la decisione sulle altre questioni sollevate dal ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale, oltre che sulle spese del giudizio di cassazione, gli atti vanno trasmessi alla Sezione Prima Civile.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, e rimetti gli atti alla Sezione prima civile per la decisione sul ricorso principale e sul secondo motivo del ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2001.


Il Presidente
                                                                                                             F.to Marvulli


Il Consigliere Rel. Est.
F.to Graziadei


Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2001

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