Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL GIUDICE ORDINARIO PUÒ VALUTARE LA LEGITTIMITÀ DELLE ORDINANZE MINISTERIALI DI PRECETTAZIONE EMESSE IN CASO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - Ai fini del giudizio sulla validità delle sanzioni pecuniarie irrogate a chi non le abbia eseguite (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 2185 del 27 febbraio 1998, Pres. Sgroi, Rel. Finocchiaro).

G.C., come molti altri insegnanti, ha partecipato, nel giugno del 1992, ad uno sciopero, astenendosi dagli scrutini di fine anno e disobbedendo ad un’ordinanza ministeriale di precettazione emessa il 3 giugno 1992 in base alla legge n. 146 del 1990 che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Conseguentemente il ministro della Funzione Pubblica gli ha inflitto, con ordinanza ingiunzione, una sanzione pecuniaria amministrativa in base all’art. 9 della stessa legge. Contro questo provvedimento l’insegnante ha proposto opposizione davanti al Pretore di Milano chiedendogli di annullarla, previa disapplicazione dell’ordinanza di precettazione, da lui ritenuta illegittima perché emessa senza il previo tentativo di conciliazione previsto dalla legge n. 146 del 1990 e per altri motivi. Il Pretore ha accolto l’opposizione in quanto ha ritenuto illegittima ed inefficace l’ordinanza di precettazione e conseguentemente non applicabile la sanzione prevista per l’inottemperanza a quanto da essa disposto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della Pubblica Istruzione hanno proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Pretore di Milano, sostenendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la legge 146 del 1990, all’art. 10, prevede espressamente che l’ordinanza di precettazione vada impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite Civili che si sono limitate a pronunciare sulla giurisdizione e con sentenza n. 2185 del 27 febbraio 1998, (Pres. Sgroi, Rel. Finocchiaro), hanno rigettato il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo alla Prima Sezione Civile la decisione sulle altre questioni. Motivando la sua decisione, la Suprema Corte ha fatto il punto sulla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e sui meccanismi applicativi delle sanzioni da essa previste, affermando che nel giudizio di opposizione avverso le sanzioni pecuniarie irrogate per l’inosservanza delle ordinanze di precettazione, il giudice ordinario può valutare la legittimità delle ordinanze, ai fini, eventualmente, di disapplicarle. Trattandosi di una sentenza di particolare interesse, ne pubblichiamo il testo integrale nella sezione Documenti.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it