Legge e giustizia: sabato 11 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LAVORATORE LICENZIATO ILLEGITTIMAMENTE DEVE ESSERE REINTEGRATO NEL POSTO CHE OCCUPAVA AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO E PUŅ ESSERE TRASFERITO, SE VE NE SIANO LE RAGIONI, SOLO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO - (Cassazione Sezione Lavoro n. 77 del 7 gennaio 1998, Pres. Buccarelli, Rel. Lamorgese).

L’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede, ove sussistano le condizioni previste dall’art. 2103 cod. civ. (comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive). Infatti l’ordine di reintegrazione è conseguenza dell’accertata illegittimità del recesso e, ricostituendo il rapporto di lavoro, da considerarsi come mai interrotto, ne ripristina l’originario contenuto obbligatorio e con esso anche il diritto del lavoratore licenziato ad essere ricollocato nel posto in precedenza occupato.


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