Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI LAVORO PER ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE - Introdotta per adattare il nostro ordinamento a quello degli altri Stati dell'Unione Europea (Cassazione Sezione Lavoro n. 15419 del 4 dicembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).

L'orario di lavoro trova la sua disciplina nel risalente r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 ("Limitazioni dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura"), convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473. Tale disciplina ha stabilito un "orario massimo normale di lavoro", fissandolo - per gli operai ed impiegati nelle aziende industriali e commerciali di qualunque natura - in otto ore al giorno o in 48 ore settimanali di lavoro effettivo (art. 1, comma 1, r.d.l. n. 692/1923); ha previsto, solo per i lavori agricoli e per i lavori per i quali ricorrano esigenze tecniche o stagionali, la ripartizione dell'orario massimo normale "su periodi ultra-settimanali", prevedendo cioè la possibilità di superare le ore giornaliere o le 48 ore settimanali purché la durata media del lavoro - entro determinati periodi - non ecceda i limiti stabiliti con appositi decreti (art. 4 d.r.l. n. 692/1923); legittima, infine, su accordo delle parti, l'aggiunta "alla giornata normale di lavoro" di un periodo di straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali od "una media equivalente entro un periodo determinato" a condizione in ogni caso che il lavoro straordinario venga computato a parte e retribuito con un aumento di paga non inferiore al 10% (art. 5 r.d.l. n. 692/1923).

Solo di recente, in ragione dell'esigenza di adeguare il nostro sistema ordinamentale a quello degli altri Stati della Unione Europea, si è avuta una parziale modifica della predetta disciplina. Ed invero, in primo luogo, con l'art. 2, comma 18-21, L. 28 dicembre 1995 n. 549, si è stabilito che si considera lavoro straordinario, seppure ai soli fini contributivi, per tutti i lavoratori (ad eccezione del personale direttivo) quello che eccede le 40 ore settimanali e quello che eccede la media di 40 ore settimanali nel caso di regimi di orario plurisettimanale previsti dai contratti collettivi nazionali, purché il periodo di riferimento non superi 12 mesi (art. 12, comma 8, L. n. 549/1995). Inoltre, con l'art. 13 L. 24 giugno 1997 n. 196, il legislatore, senza nulla dire in relazione all'orario normale massimo giornaliero, ha fissato per tutti i comparti lavorativi il solo limite di orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali, e, introducendo una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario (flessibilità imposta dalle nuove esigenze tecnico-produttive), ha stabilito anche che la contrattazione collettiva può assumere il predetto limite settimanale come durata media rispetto ad un periodo massimo di un anno. In tal modo è stato previsto - uniformemente alla direttiva comunitaria n. 104 del 1993 (ed al successivo avviso comune delle parti sociali del 12 novembre 1997) - l'intervento delle parti sociali per fissare orari di lavoro (c.d. lavoro multiperiodale) anche superiori alle 40 ore settimanali, purché nell'arco del periodo di riferimento sia in ogni caso mantenuta la media delle 40 ore settimanali. Infine, con il d.l. 29 settembre 1998 n. 335 (convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1998 n. 409), in attesa di una organica e esauriente disciplina sull'orario di lavoro, il legislatore ha stabilito che le imprese, in assenza di diversa disciplina dei contratti collettivi, possano effettuare lavoro straordinario per 250 ore annuali e per 80 trimestrali.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it