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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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IL LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO NON È GIUSTIFICABILE CON IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI PREVISTI RISULTATI PRODUTTIVI - Occorre la prova di comportamenti negligenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 14605 del 10 novembre 2000, Pres. De Musis, Rel. Balletti).
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Il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra di per sé un'inadempienza. Infatti, nonostante la previsione di minimi quantitativi di produzione, il lavoratore è obbligato a un "facere" e non a un risultato. L'inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore. Conseguentemente il datore di lavoro, che intenda licenziare un dipendente per scarso rendimento, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma deve dimostrare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Nella valutazione dell'inadempienza si deve tener conto del grado di diligenza richiesto e di quello usato dal dipendente, nonché dell'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e dei fattori socio ambientali.
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