Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA FIRMA, DAVANTI AL GIUDICE, DI UNA TRANSAZIONE SULLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO, NON PRECLUDE DI PER SÉ LA SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - Deve escludersi una tacita acquiescenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 14602 del 10 novembre 2000, Pres. Amirante, Rel. D'Agostino).

La riscossione da parte del lavoratore licenziato del trattamento di fine rapporto e il rilascio da parte sua di una quietanza liberatoria a saldo, con la rinunzia ad ogni altro diritto, non comporta, di per sé, tacita acquiescenza al licenziamento, salvo che si accerti in concreto il concorso di altre circostanze idonee a dimostrare la sicura intenzione del lavoratore di accettare la risoluzione del rapporto.

Questo principio deve essere applicato anche quando l'accettazione del trattamento di fine rapporto avvenga nell'ambito di una conciliazione sottoscritta in sede giudiziaria; pertanto tale accordo transattivo in ordine alle spettanze di fine rapporto non preclude al lavoratore la facoltà di impugnare successivamente il licenziamento.


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