Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

ANCHE NEI CASI DI LICENZIAMENTO PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, SI APPLICA LA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE N. 223 DEL 1991 - Ma gli obblighi di informazione sono meno ampi (Cassazione Sezione Lavoro n. 14416 del 10 novembre 2000, Pres. Genghini, Rel. Servello).

La procedura prevista per le riduzioni di personale dalla legge n. 223 del 1991 deve essere rispettata anche nei casi di cessazione dell'attività dell'impresa. Ciò si desume anche dai lavori parlamentari. Infatti il testo approvato originariamente dal Senato conteneva l'espressa previsione della inapplicabilità della normativa in esame all'ipotesi di "cessazione dell'attività di impresa per provvedimento dell'autorità giudiziaria"; ma questa limitazione è stata soppressa nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. E' però evidente che in caso di cessazione totale dell'attività per la chiusura dell'insediamento produttivo, la procedura di mobilità può trovare applicazione soltanto per la parte compatibile con tale evenienza, in particolare quella che tende ad assicurare ai lavoratori la tutela previdenziale e sociale. In questo caso pertanto non è richiesto che la comunicazione del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali abbia l'ampiezza di contenuti prevista dal comma 3 dell'art. 4 legge n. 223 del 1991. In particolare il datore di lavoro non è tenuto a specificare nella comunicazione i motivi del mancato ricorso ad altre possibilità di occupazione.


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