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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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LA RICHIESTA DI FERIE DA PARTE DEL LAVORATORE AMMALATO, AL FINE DI EVITARE IL LICENZIAMENTO PER ASSENZA ECCEDENTE IL COMPORTO, DEVE ESSERE PRECEDUTA DALL'UTILIZZAZIONE DELL'ASPETTATIVA - Se questa è prevista dal contratto collettivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 14490 dell'8 novembre 2000, Pres. De Musis, Rel. Coletti).
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Il diritto di scelta del tempo delle ferie è riservato per legge al datore di lavoro che può, quindi, discrezionalmente stabilirne l'epoca nell'ambito annuale, a meno che non sia stata preventivamente individuata dalla contrattazione collettiva. Questo diritto peraltro deve essere pur sempre esercitato armonizzando l'esigenze aziendali e gli interessi del prestatore di lavoro, come è previsto dall'art. 2109 cod. civ. In presenza di una richiesta del lavoratore di imputare a ferie un'assenza per malattia al fine di evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro che respinga tale richiesta deve dimostrare di aver tenuto conto non solo delle esigenze organizzative dell'azienda, ma anche del fondamentale interesse del richiedente di evitare la possibile perdita del posto di lavoro. Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore, scaduto il periodo di comporto, possa avvalersi di un'aspettativa non retribuita egli dovrà avvalersi di questa possibilità, in luogo di ricorrere alla richiesta di ferie.
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