Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DISTACCO PUÒ ESSERE DISPOSTO ANCHE SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE - Purché sia giustificato da comprovate ragioni organizzative (Cassazione Sezione Lavoro n. 14458 del 7 novembre 2000, Pres. Amirante, Rel. Prestipino).

Il datore di lavoro può distaccare il dipendente presso un'altra impresa anche senza il suo consenso. Tuttavia in materia deve ritenersi applicabile per analogia l'art. 2103 cod. civ. che richiede per il trasferimento del lavoratore l'esistenza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive. Pertanto anche ai fini del distacco l'azienda è tenuta a provare che tali esigenze sussistano. Deve inoltre tenersi presente che il comando o distacco è configurabile quando ricorrono tre condizioni: 1) deve esistere l'interesse del datore di lavoro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso un altro soggetto, purché tale interesse persista per tutto il tempo del distacco; 2) il comando deve avere il carattere della temporaneità, intesa non come brevità ma come non definitività; 3) in capo al datore di lavoro deve perdurare il potere direttivo - eventualmente delegato al destinatario - unitamente a quello di determinare la cessazione del distacco.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it