Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LICENZIAMENTO COMUNICATO PER TELEGRAMMA PUÒ ESSERE RITENUTO VALIDO - Se il lavoratore non ne contesta la provenienza (Cassazione Sezione Lavoro n. 13959 del 23 ottobre 2000, Pres. Amirante, Rel. Roselli).

Il licenziamento può essere ritenuto valido anche se, invece che con lettera sottoscritta dal datore di lavoro, sia stato comunicato per telegramma, quando il lavoratore non contesti davanti al giudice la provenienza del messaggio. La finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario, perseguita da parte del legislatore attraverso l'imposizione della forma scritta (art. 2 L. n. 604 del 1966) è soddisfatta ogni qualvolta il documento scritto basti alla estrinsecazione formale di tale volontà; ciò si verifica anche con il telegramma, purché il destinatario non ne disconosca la provenienza.


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