Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

DEBOLEZZA PSICOLOGICA DEL LAVORATORE "PRECARIO" - Impedisce la decorrenza della prescrizione per i suoi crediti verso l'azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 13122 del 3 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. La Terza).

Il lavoratore "precario" utilizzato da un'azienda con una serie di assunzioni a termine irregolari deve essere ritenuto in condizione di debolezza psicologica prodotta dal timore di perdere l'occupazione. Ciò comporta, in suo favore, la sospensione della prescrizione dei crediti derivanti dall'attività lavorativa. Tale sospensione deve ritenersi operante per il periodo di c.d. precariato, anche quando, successivamente, il lavoratore ottenga dal giudice il riconoscimento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la connessa garanzia di stabilità del rapporto. Infatti l'apparente situazione di precarietà è sufficiente ad indurre il lavoratore ad astenersi dal promuovere azioni a tutela dei suoi crediti.


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