Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL T.F.R. È ESIGIBILE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - Il termine per il pagamento non può essere differito con accordo sindacale (Cassazione Sezione Lavoro n. 10942 del 18 agosto 2000, Pres. Dell'Anno, Rel. Picone).

L'art. 1183 cod. civ., secondo cui il giudice può stabilire un ragionevole termine per l'adempimento della prestazione, in considerazione della sua natura, con conseguente spostamento della scadenza dell'obbligazione, non si applica per il pagamento del trattamento di fine rapporto, anche se per la sua determinazione possono essere necessarie operazioni di calcolo.

Infatti l'art. 2110 cod. civ. stabilisce con norma imperativa che il t.f.r. deve essere pagato al momento della cessazione del rapporto. Il tempo di maturazione del credito, coincidente con l'esigibilità, è, quindi determinato dalla legge.

A questa regola non può derogare nemmeno la contrattazione collettiva. Questione del tutto diversa è se l'impossibilità di determinazione del quantum del credito prima del trascorrere di un certo tempo sia idonea ad escludere la colpa debitoria e se tale esclusione possa in qualche modo rilevare sulla decorrenza di interessi e rivalutazione.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it