Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

"FRINGE BENEFITS" DA CALCOLARE NEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Controvalore dell'uso dell'auto aziendale per motivi personali e costo delle polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 8496 del 22 giugno 2000, Pres. Dell'Anno, Rel. Filadoro).

In base all'art. 2120 c.c. la retribuzione base per il calcolo del trattamento di fine rapporto deve comprendere, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto versato a titolo di rimborso spese. Tra le componenti da includere, in base alla legge, nel calcolo del t.f.r. vi sono i cosiddetti "fringe benefits" tra cui il controvalore dell'uso di un'autovettura aziendale impiegata anche per motivi privati e l'importo delle spese per polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del dipendente.


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