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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO HA LA FACOLTÀ DI MONETIZZARE IL DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE - L'azienda non può impedirne l'esercizio revocando il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 8015 del 12 giugno 2000, Pres. Prestipino, Rel. Coletti).
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In base all'art. 18 St. Lav. in caso di annullamento del licenziamento il lavoratore ha diritto, oltre che alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento del danno mediante un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla ripresa del lavoro. La norma stabilisce inoltre che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al prestatore di lavoro è data facoltà di chiedere all'azienda, in sostituzione della reintegrazione, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto; il pagamento di quest'indennità deve essere richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.
In tal modo il legislatore ha attribuito al lavoratore la facoltà insindacabile di "monetizzare" il diritto alla reintegrazione. Questa facoltà non può essere arbitrariamente vanificata dal datore di lavoro revocando il licenziamento in corso di giudizio allo scopo di impedire, per intervenuta cessazione della materia del contendere, la pronuncia giudiziale di condanna alla reintegra. Solo in un caso va escluso che l'opzione per le quindici mensilità possa essere esercitata: quando cioè il lavoratore abbia accettato, espressamente o tacitamente, di riprendere servizio.
L'indennità sostitutiva della reintegrazione può essere richiesta dal lavoratore prima della conclusione del giudizio promosso per l'impugnazione del licenziamento. L'art. 18 St. Lav. non stabilisce infatti un termine iniziale per la scelta, ma si limita a stabilire che essa non può più essere operata quando siano decorsi i trenta giorni dal deposito della sentenza.
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