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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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LE COOPERATIVE HANNO DIRITTO AI BENEFICI IN MATERIA PREVIDENZIALE PREVISTI DALLA LEGGE PER LE IMPRESE ARTIGIANE - Anche se costituite nella forma di società o responsabilità limitata (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 401 del 5 giugno 2000, Pres. Grossi, Rel. Prestipino).
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Il fatto che una cooperativa sia stata costituita nella forma di società a responsabilità limitata non le preclude la possibilità di ottenere i benefici previsti dalla legge, in materia previdenziale, per le imprese artigiane. L'art.3, secondo comma, della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dall'art. 1 della successiva L. 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro.
Deve essere fatto riferimento allo scopo, che distingue le società cooperative da quelle lucrative: per queste ultime la finalità perseguita è la realizzazione di un utile patrimoniale e la relativa suddivisione fra i soci, mentre quella degli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione, è di natura mutualistica, perché consiste, mediante l'eliminazione del guadagno degli intermediari, nel procurare ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato. E tale scopo mutualistico ricorre anche se le cooperative, per trarre un maggior utile dei mezzi a disposizione, svolgano la loro attività venendo in rapporto con terzi, dato che la previsione di un limitato guadagno è secondaria rispetto alla primaria finalità perseguita, essendo lo scopo speculativo subordinato a quello mutualistico.
Da queste peculiari differenze derivano le seguenti conseguenze sul piano strutturale: a) essendo l'azione della cooperativa rivolta a procurare ai soci i beni o i servizi previsti dallo statuto, è rilevante la qualità delle persone che entrano a far parte della compagine sociale; b) è variabile il numero dei soci; c) vige il principio della eguaglianza dei soci, dato che ogni socio ha a disposizione un voto anche se lo stesso è portatore di più quote o azioni. Questi elementi strutturali confermano l'intento del legislatore, che ha voluto escludere dal novero delle società artigiane solamente le società lucrative di capitali e non le cooperative (qualunque sia la forma della loro costituzione), anche perché, venendo in queste ultime in rilievo la qualità delle persone che partecipano alla compagine sociale, tale carattere le accomuna alla società in nome collettivo.
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