Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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LA MANCATA FRUIZIONE DELLE FERIE ENTRO L'ANNO COMPORTA IL DIRITTO ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - Il lavoratore che non le chiede, non rinuncia al suo diritto (Cassazione Sezione Lavoro n. 7445 del 3 giugno 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Mazzarella).

In base all'art. 2109 cod. civ. il periodo annuale di ferie retribuito costituisce un diritto insopprimibile e irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro organizzare e dirigere l'attività in modo da permettere l'esercizio di tale diritto. Il mancato godimento del periodo di ferie annuali, ovvero di parte di esso, comporta il diritto all'indennità sostitutiva a causa dell'inosservanza del relativo obbligo da parte del datore di lavoro, sicché incombe al lavoratore, che chiede l'indennità sostitutiva, l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, mentre spetta al datore di lavoro l'onere di provare di aver corrisposto la relativa indennità.

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 36 Cost., garantisce la soddisfazione delle primaria esigenza del lavoratore, della reintegrazione delle sue energie psico-fisiche. Con riferimento a questa tutela particolarmente intensa del diritto al riposo feriale, dichiarato dalla Costituzione italiana irrinunciabile, la Corte Costituzionale ha conseguentemente affermato che il lavoratore ha diritto a godere delle ferie entro l'anno, sorgendo esso contemporaneamente alla costituzione del rapporto di lavoro (Corte Cost. sent. n. 66 del 1963 e n. 16 del 1969), ma, pur specificando "che può altresì ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie devono essere fruite, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi dei lavoratori", ha comunque ribadito che un tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità "cui è preordinato l'istituto". Eventuali deroghe possono ammettersi, solo per l'insorgere "di situazioni eccezionali non previste né prevedibili"; sicché un sacrificio del diritto costituzionalmente protetto del dipendente di effettuare le ferie nel corso dell'anno può essere legittimo solo allorché le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità, e come tali siano motivate e comunicate ai lavoratori, i cui periodi feriali siano già stati fissati o debbano ancora essere fissati.

La realizzazione del diritto può essere, evidentemente, impedita qualora il lavoratore (per svariate esigenze: di lavoro, ad esempio) non usufruisca nel corso dell'anno, in tutto o in parte, dei giorni di riposo retribuiti a lui spettanti. In questi casi, il lavoratore ovviamente non perde il diritto alle ferie (che, si è precisato, è irrinunciabile), che si tramuta nel diritto all'indennità sostitutiva, ossia in un attribuzione economica.

Il diritto alle ferie compete pertanto al lavoratore anche se esse non sono state espressamente richieste. Nel caso in cui il lavoratore assuma di non aver goduto delle ferie, egli ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati.


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