Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

DEQUALIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE DESTINATO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO - Anche se per le nuove mansioni il contratto collettivo preveda lo stesso livello delle precedenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 7395 del 2 giugno 2000, Pres. Prestipino, Rel. Celentano).

La destinazione di un lavoratore responsabile dell'officina di manutenzione alla gestione del magazzino può configurare dequalificazione anche se per le nuove mansioni il contratto collettivo preveda lo stesso livello di inquadramento stabilito per le precedenti.

Per stabilire se il datore di lavoro abbia esercitato correttamente il potere di modificare le mansioni, in base all'art. 2103 cod. civ., non è sufficiente verificare se le nuove mansioni siano comprese nel livello contrattuale nel quale è inquadrato il dipendente, essendo necessario verificare altresì l'equivalenza in concreto di tali mansioni con quelle in precedenza svolte alla stregua del contenuto, della natura e delle modalità di svolgimento delle stesse. L'equivalenza voluta dall'art. 2103 cod. civ. presuppone che le nuove mansioni, pur se non identiche a quelle in precedenza espletate, corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale e siano comunque tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisito nella pregressa fase del rapporto. Inoltre le nuove mansioni, oltre a salvaguardare il livello professionale acquisito, devono garantire l'accrescimento delle capacità professionali del lavoratore.


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