Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

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IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE È NULLO ANCHE SE IL DATORE DI LAVORO NON È CONSAPEVOLE DELLO STATO DI GRAVIDANZA - Il diritto della dipendente alla retribuzione decorre dalla presentazione della certificazione medica (Cassazione Sezione Lavoro n. 6595 del 20 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. La Terza).

La legge 30 dicembre 1971 n. 1204, in materia di tutela delle lavoratrici madri, stabilisce, all'art. 2, che le dipendenti non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino. La norma precisa che il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e che la lavoratrice licenziata nel periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del recesso, delle condizioni che lo vietavano.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991 il licenziamento della lavoratrice madre intimato in contrasto con il divieto previsto dall'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 è affetto da nullità. In tal caso, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, questa ha diritto al pagamento delle retribuzioni successive alla data del recesso; peraltro tali retribuzioni maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026.


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