Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

ESISTONO FIGURE TIPICHE DI LAVORATORE SUBORDINATO - Come quella, ad esempio, del maggiordomo (Cassazione Sezione Lavoro n. 6570 del 19 maggio 2000, Pres. De Musis, Rel. Capitanio).

E' viziata da disapplicazione della legge la decisione del giudice di merito che escluda l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato riferendosi a principi, erroneamente attribuiti alla Suprema Corte, secondo cui: a) qualsiasi lavoro potrebbe essere svolto in regime di subordinazione o di autonomia; b) sarebbe la comune volontà delle parti a stabilire se il lavoro viene svolto in modo subordinato o autonomo; c) gli elementi indiziari costituiti dalla fissità e periodicità della retribuzione, la predeterminazione dell'orario, l'utilizzo della sede e dei mezzi produttivi del datore di lavoro, ecc. non potrebbero eliminare l'accordo contrattuale e cioè la comune volontà della parti che abbiano inteso instaurare un rapporto di lavoro autonomo; d) al di fuori della volontà delle parti, rimarrebbe l'ipotesi di un successivo loro accordo realizzabile anche tacitamente per fatti concludenti, e diretto a modificare nel corso del suo svolgimento l'iniziale rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato. Tali principi di diritto sono erronei. Non corrisponde al vero che non siano ipotizzabili attività lavorative che siano tipicamente subordinate (si pensi ad es., all'attività lavorativa del maggiordomo). Invero, quando La Suprema Corte ha affermato che ogni attività umana può essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo o subordinato (v. Cass. 9.6.1998 n. 5710) ha inteso semplicemente precisare che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa (ad es. di quella del maggiordomo intesa a esaudire le esigenze personali della persona a cui egli è addetto), bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione, costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (domestica, commerciale o industriale) del datore di lavoro e dalla soggezione conseguente del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (ad es. per il maggiordomo la subordinazione è ravvisabile nel fatto che egli è inserito nell'organizzazione domestica del palazzo signorile ove svolge la sua attività ed è assoggettato alle direttive e alle eventuali sanzioni disciplinari della persona cui egli è addetto).

In altri termini, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato può rilevare il "nomen juris" utilizzato dalle parti o la loro volontà come risulta dal contratto da esse stipulato, a condizioni, però, che tali elementi corrispondano effettivamente al rapporto di lavoro così come si è instaurato e si è svolto con l'avvenuto inserimento o meno del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore e il suo avvenuto assoggettamento o meno al potere gerarchico e disciplinare del datore con conseguente sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato o autonomo.


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