|
Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
|
IL LAVORATORE PUÒ ESSERE LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA, CON EFFETTO IMMEDIATO, ANCHE QUANDO SIA ASSENTE PER MALATTIA - Il rapporto non può proseguire neppure in via temporanea (Cassazione Sezione Lavoro n. 6549 del 19 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. Celentano).
|
Il licenziamento per giusta causa, che, a norma dell'art. 2119 c.c., ricorre quando si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", può essere intimato, con effetto immediato, anche quando il lavoratore licenziando si trovi in malattia.
La tutela accordata dall'art. 2110 c.c. (e dalle leggi speciali) ai lavoratori infortunati, in malattia, in gravidanza o puerperio, in servizio militare o in altre situazioni ritenute meritevoli di tutela dalla legge o dai contratti collettivi, non interferisce con la possibilità di recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.
Non ha, infatti, ragione di essere la conservazione del posto di lavoro, in periodo di malattia o di altra situazione ritenuta meritevole di tutela, di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione, neppure in via temporanea, del rapporto di lavoro. La giusta causa può configurarsi quando il lavoratore si sia reso responsabile di una mancanza di particolare gravità, tale da far venir meno la base fiduciaria del rapporto.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|