Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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INCOMBE AL LAVORATORE L'ONERE DI PROVARE LA NATURA DISCRIMINATORIA DEL LICENZIAMENTO - Ma la prova può essere raggiunta anche per presunzioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 6366 del 16 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. Filadoro).

Il licenziamento individuale può essere dichiarato illegittimo sia per mancanza di giusta causa o giustificato motivo (articolo 1 della legge n. 604/66) sia nel caso in cui esso abbia natura discriminatoria ovvero sia stato determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale, indipendentemente dalla motivazione adottata (articolo 4 della stessa legge).

La disposizione di cui all'art. 4 della legge 15 luglio 1966, concernente le ipotesi di licenziamento discriminatorio, rafforzata dall' art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e ribadita dall'art. 3 della legge n. 108 dell'11 maggio 1980, è suscettibile di interpretazione estensiva e ricomprende anche il cosiddetto licenziamento per ritorsione, intimato cioè in conseguenza di comportamenti sgraditi del lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore licenziato si limiti a contestare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo, l'onere di provare la fondatezza delle ragioni addotte per il licenziamento incombe all'azienda.

Nel caso in cui il lavoratore chieda la dichiarazione di nullità del licenziamento (in base all'art. 4 della legge n. 604/66), per la sua natura discriminatoria, l'onere di provare l'intento illecito perseguito dall'azienda incombe su di lui.

Ai fini della dimostrazione del motivo illecito del licenziamento non è sufficiente la generica allegazione di circostanze solo in astratto rilevanti, quali la carica sindacale o l'attività sindacale svolta, occorrendo in ogni caso l'indicazione e la dimostrazione di elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto di causalità fra le circostanze dedotte e l'asserito intento di rappresaglia, in difetto del quale deve escludersi il carattere discriminatorio del licenziamento.

Come la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto più volte occasione di evidenziare, la prova del motivo illecito è sicuramente assai ardua, trattandosi di dimostrare la finalità discriminatoria di licenziamenti che si presentano formalmente come giustificati.

Proprio per temperare tali effetti, da tempo la giurisprudenza ammette che in simili fattispecie l'indagine istruttoria del giudice utilizzi pienamente i poteri conferitigli dall'art. 421 codice di procedura civile, facendo ampio ricorso alla prova per presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 codice civile.

In base all'art. 421 cod. proc. civ., nel processo del lavoro il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile. Le presunzioni sono la conseguenza che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.


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