Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'AGENTE CONTINUA, IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL'AGENZIA, CON IL NUOVO TITOLARE - Si applica l'art. 2112 del codice civile (Cassazione Sezione Lavoro n. 6351 del 16 maggio 2000, Pres. De Musis, Rel. De Matteis).

Il trasferimento dell'azienda costituisce un fatto giuridico al quale l'ordinamento attribuisce vari e importanti effetti in relazione alla successione nei contratti (2558 cod. civ.), nel rapporto di lavoro (2112 cod. civ.), nei debiti e nei crediti (artt. 2559 e 2560 cod. civ.) e in relazione al divieto di concorrenza (2557 cod. civ.). Precisamente l'art. 2112 cod. civ., così come è stato modificato, in adempimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva del Consiglio C.E.E. 14 febbraio 1977 n. 187, dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, dispone che, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Tale norma trova pertanto applicazione in favore dei dipendenti dell'agente, in caso di trasferimento dell'attività agenziale da agente a preponente o da agente ad altro agente, ma non si applica al titolare del rapporto di agenzia, lavoratore autonomo o imprenditore, che è soggetto invece all'art. 2558 cod. civ. il quale dispone che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale; tuttavia, a differenza dell'art. 2112 cod. civ., fa salva la possibilità di pattuizioni diverse tra le parti. I contratti di agenzia rientrano tra i contratti a carattere non personale la cui eventuale continuazione è regolata dall'art. 2558 del codice civile. Di conseguenza l'acquirente subentra nei contratti di agenzia stipulati dall'alienante per l'esercizio della azienda se fra le parti del contratto di cessione non siano intervenuti patti diversi.


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