Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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DETERMINAZIONE MEDIANTE CONTRATTO COLLETTIVO DI IPOTESI NELLE QUALI POSSONO ESEGUIRSI VALIDAMENTE ASSUNZIONI A TERMINE - Non esclude l'applicazione della disciplina generale stabilita dalla legge (Cassazione Sezione Lavoro n. 3843 del 29 marzo 2000, Pres. Grieco, Rel. Mileo).

L'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 elenca le ipotesi nelle quali è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, tra cui, alla lettera c), quella concernente l'assunzione che abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale. Questa disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Unite 6 luglio 1991 n. 7471 e numerose altre successive) nel senso che essa si riferisce a quelle opere o servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinino un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata; tale norma, pertanto, non può essere invocata al fine di giustificare assunzioni a tempo determinato per sopperire a fluttazioni del mercato ed incrementi di domande prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (c.d. punte stagionali), trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante, opportunamente programmata, deve essere in grado di fronteggiare nell'ambito della propria attività naturale e normale.

Nel quadro di una progressiva dilatazione del contratto di lavoro a termine è poi sopravvenuto l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che al primo comma cosi dispone: "L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 8 bis d.1. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato".

Le disposizioni contenute in questo articolo operano, come ha avuto occasione di affermare la Suprema Corte (Sezioni Unite 19 ottobre 1993 n. 10343), sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e si inseriscono nel sistema da questa delineato, con la conseguenza che la loro violazione non si sottrae all'effetto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilito, a titolo sanzionatorio, dall'art. 2 di tale ultima legge.

La norma in esame attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine che possono essere diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla legge, ma non può avere alcuna incidenza sull'onere della prova delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia l'eventuale temporanea proroga al termine stesso, onere che l'art. 3 della legge n. 230 del 1962 pone a carico del datore di lavoro, esplicitamente confermando quanto già deriva dall'applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ. Inoltre l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che prevede che la determinazione delle ipotesi in cui è consentita l'apposizione del termine al contratto di lavoro è devoluta alla contrattazione collettiva, non esclude l'applicazione della disciplina generale stabilita dalla legge n. 230 del 1962, sicché, in particolare, trova comunque applicazione la disposizione di chiusura, prevista dall'art. 2, comma secondo, di tale legge, che comporta la trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei successivi rapporti a termine effettuati in regime di periodiche proroghe apparenti, ma in effetti poste in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge.


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