Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

RESPONSABILITÀ DELL'AZIENDA ANCHE PER GLI INFORTUNI DERIVATI DA IMPERIZIA, NEGLIGENZA O IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - In particolare quando il dipendente è stato assunto con contratto di formazione e lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 1687 del 17 febbraio 1998, Pres. Rapone, Rel. Guglielmucci).

F.V., assunto dalla S.T.P. con contratto di formazione e lavoro, tre giorni dopo l'assunzione è stato adibito ad una macchina saldatrice. Nel manovrarla ha posto una mano nella zona di operatività della macchina, mentre questa era in movimento, ed ha conseguentemente riportato una lesione non grave, che ha prodotto un'invalidità permanente non indennizzabile, per il suo grado, dall'INAIL. Egli ha promosso, nei confronti della datrice di lavoro, un'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno biologico derivatogli dalla lesione. Sia il Pretore, che in grado di appello, il Tribunale di Milano, hanno ritenuto infondata la domanda, affermando che l'infortunio doveva attribuirsi esclusivamente alla sprovvedutezza del lavoratore al quale era stata fornita ogni spiegazione sul funzionamento della saldatrice e sulle cautele da adottare nel suo uso. In particolare il Tribunale ha escluso che, una volta reso edotto il lavoratore dei rischi connessi al funzionamento della macchina, incombesse al datore di lavoro un obbligo di reiterazione delle istruzioni.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1687 del 17 febbraio 1998, Pres. Rapone, Rel. Guglielmucci) ha accolto il ricorso del lavoratore in quanto ha ritenuto che il Tribunale, escludendo la responsabilità del datore di lavoro, sia incorso in una doppia violazione di legge, con riferimento sia ai principi generali applicabili in questa materia, sia alla particolare disciplina del contratto di formazione e lavoro. Sul piano generale, la Corte ha ribadito il suo orientamento secondo cui le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore, non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione ma anche quelli ascrivibili ad imperizia ,negligenza ed imprudenza dello stesso; con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore ,sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente e solo allorché il comportamento del lavoratore presenti i caratteri della abnormità ed assoluta inopinabilità - atteso il suo livello di esperienza - il datore di lavoro rimane esente da responsabilità. Per effetto dell'art. 41 comma 2 della Costituzione - secondo cui l'iniziativa privata non può esercitarsi in maniera da arrecar danno alla libertà, sicurezza e dignità umana - e dell’art. 2087 cod. civ., deve ritenersi - ha affermato la Corte - che l’attività di collaborazione cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti dei lavoratori non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge ma si estende all'adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare l'integrità psico fisica del lavoratore. Questo già rigoroso obbligo di tutela diviene ancora più intenso - ha precisato la Cassazione - allorché il soggetto che ne sia destinatario è un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro.

Questo è infatti uno strumento pensato per consentire alle fasce giovanili l'ingresso nel mondo del lavoro: sicché i compiti del datore di lavoro - che ne ricava vantaggi sul piano normativo e previdenziale - si connotano per una sorta di funzione sociale che su di lui incombe: realizzandosi una sorta di affidamento a lui del giovane esordiente nel mondo di lavoro. Questa "funzionalizzazione" del ruolo del datore di lavoro amplia lo spessore - già considerevole - della sua responsabilità, non più solo tutelativa dell'integrità psico fisica del lavoratore ma anche con funzioni iniziatiche. Queste valutazioni, infine - ha concluso la Corte - non possono esser scisse - nell'ambito del processo di integrazione nella comunità europea - da "una cultura della sicurezza quale sistema di valori e di principi talché la sicurezza stessa da obbligo deve diventare un valore culturale condiviso sui luoghi di lavoro" (Relazione del 30.6.97 sull'attività del Comitato Consultivo per l'applicazione presso la Corte di Cassazione delle disposizioni del d. legis. n. 626/94, mod. d.1 legis. n. 242/96 di attuazione della direttiva n. 389/91 della Comunità Europea).


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