Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'AZIONE DIRETTA AD OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE È IMPRESCRITTIBILE E NON È SOGGETTA A DECADENZA - Non si applica, per l'impugnazione, il termine di 60 giorni previsto dalla legge n. 604 del 1966 (Cassazione Sezione Lavoro n. 610 del 20 gennaio 2000, Pres. Delli Priscoli, Rel. Picone).

Il licenziamento della lavoratrice in gravidanza o puerperio deve essere dichiarato nullo in base all'art. 2 della legge 30.12.71 n. 1204, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 61 dell'8 febbraio 1991.

In questo caso non si applica, per l'impugnazione del licenziamento, il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 6 della legge n. 604/66 in materia di licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo, ovvero illecitamente discriminatori.

Infatti la disciplina legislativa dei licenziamenti intimati in connessione con lo stato di gravidanza o di puerperio ha carattere speciale e reca una dettagliata ed autonoma regolamentazione, priva di qualsiasi richiamo alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970.

In materia di licenziamenti nulli perché attuati in violazione della tutela prevista dalla legge n. 1204/71 a favore delle lavoratrici madri si devono applicare i principi generali stabiliti dagli artt. 1421 e 1422 cod. civ. secondo i quali, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione per farla dichiarare non è soggetta a decadenza, non prevista dalla legge, né a prescrizione, cui sono soggetti soltanto i singoli diritti logicamente dipendenti dall'accertamento della nullità.


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