Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

ELIMINATA LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGLI LEGITTIMI E NATURALI IN MATERIA DI REVOCA DELLE DONAZIONI - Può essere attuata senza limiti di tempo in caso di sopravvenienza della prole (Corte Costituzionale n. 250 del 3 luglio 2000, Pres. Mirabelli, Red. Ruperto).

In base all'articolo 803 del codice civile le donazioni fatte da una persona priva di discendenti possono essere revocate in caso di sopravvenienza di un figlio. Nel caso che il donatore riconosca un figlio naturale, la revoca della donazione può essere operata solo se il riconoscimento sia avvenuto entro il biennio successivo alla donazione. Nel caso di sopravvenienza di un figlio legittimo, questo limite di tempo non esiste. La Corte Costituzionale con sentenza n. 250 del 3 luglio 2000 (Pres. Mirabelli, Red. Ruperto) ha eliminato questa differenziazione, in quanto l'ha ritenuta in contrasto con l'art. 30 della Costituzione, che tutela i figli nati fuori dal matrimonio.

La Corte ha ricordato che la revocazione della donazione ex art. 803 cod. civ. trova fondamento nell'esigenza di consentire al donante una rivalutazione della perdurante opportunità della donazione stessa in séguito al fatto sopravvenuto della nascita di figli o discendenti, ovvero della conoscenza della loro esistenza".

Ove si consideri che, in base all'art. 261 cod. civ., il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione da parte del genitore di tutti i doveri che egli ha nei confronti dei figli legittimi, primo fra tutti quello di mantenimento previsto dagli artt. 147 e 148 cod. civ., appare di tutta evidenza - ha rilevato la Corte - come la limitazione temporale prevista dall'art. 803 cod. civ. venga a menomare senza ragione la facoltà del genitore (o ascendente) naturale in ordine all'esercizio del diritto di revoca della donazione, allorquando egli ritenga che solo riacquistando il bene donato potrebbe adempiere ai suoi doveri, in una situazione di fatto del tutto analoga a quella in cui, viceversa, al genitore legittimo, e anche all'adottante, tale facoltà è concessa senza limiti. La differenziazione operata dall'art. 803 cod. civ. - ha affermato la Corte - potrebbe trovare giustificazione unicamente nel tradizionale disfavore verso la filiazione naturale, disfavore che è incompatibile col principio espresso nell'articolo 30 della Costituzione; in base a questo principio la limitazione operata dall'art. 803 cod. civ. è da ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto i due concorrenti profili della disparità di trattamento e della palese irragionevolezza.

Pertanto la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione.


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