Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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LA RISERVA DI DIVORZIARE MANIFESTATA AL FUTURO CONIUGE DURANTE IL FIDANZAMENTO È VALIDA CAUSA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - La sentenza del Tribunale ecclesiastico va dichiarata efficace in Italia (Cassazione Sezione Prima Civile n. 6308 del 16 maggio 2000, Pres. Sensale, Rel. Luccioli).

Giorgio M. e Mara M., di religione cattolica, si sono uniti in matrimonio con il rito concordatario. Successivamente il marito ha chiesto al Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio di dichiarare la nullità del matrimonio, sostenendo che esso doveva ritenersi viziato perché, prima di sposarsi egli aveva fatto presente il proprio pessimismo sull'esito dell'unione e il proposito di avvalersi eventualmente del rimedio del divorzio. Il Tribunale Ecclesiastico, avendo ritenuto provata la circostanza della esternazione di una riserva da parte di G.M. sulla indissolubilità del vincolo, con conseguente esclusione di uno dei "bona sacramenti", ha dichiarato la nullità del matrimonio.

Successivamente Giorgio M. ha chiesto alla Corte d'Appello di Roma di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico. Mara M. si è opposta alla domanda, sostenendo che la sentenza del Tribunale era contraria all'ordine pubblico italiano, che ha come principio fondamentale la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ella inoltre ha chiesto l'applicazione dell'art. 129 bis cod. civ. secondo cui il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità.

La Corte d'Appello di Roma ha accolto la domanda affermando che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico non appariva in contrasto con l'ordine pubblico italiano, dal momento che l'esclusione di uno dei "bona sacramenti" da parte del marito era stata nota a Mara M. fin dall'epoca del fidanzamento.

La Corte inoltre ha negato alla ex moglie l'indennità da lei richiesta, per mancanza di elementi dai quali si potesse desumere la sua buona fede.

Mara M. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d'Appello per avere tra l'altro fatto riferimento agli atti del procedimento svoltosi davanti al Tribunale Ecclesiastico senza disporre un'integrazione dell'istruttoria.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 6308 del 16 maggio 2000, Pres. Sensale, Rel. Luccioli), ha rigettato il ricorso.

La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione - ha affermato la Cassazione - postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza; se tali situazioni non si siano verificate, la deliberazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Il giudice italiano - ha affermato la Corte - è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronunzia ecclesiastica di nullità; tuttavia la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in fase delibatoria ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

La Cassazione ha infine ricordato la sua giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligazione indennitaria del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio sussiste solo ove si accerti l'inconsapevole ignoranza, da parte dell'altro coniuge, della specifica causa di nullità del vincolo.

Correttamente pertanto - ha affermato la Corte - la sentenza impugnata, una volta accertato che Giorgio M. aveva esternato a Mara M. durante il fidanzamento il proprio pessimismo sull'esito del matrimonio ed il proposito di avvalersi eventualmente del rimedio del divorzio, ha escluso la sussistenza del requisito per l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 129 bis cod. civ.


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