Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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MERITEVOLE DI TUTELA IL CONTRATTO TRA UNA COPPIA DI CONIUGI ED UN MEDICO PER L'IMPIANTO DELL'EMBRIONE DI UN FIGLIO, DA LORO CONCEPITO, NELL'UTERO DI UNA DONATRICE - In base agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione (Tribunale di Roma, Sezione XI, 14 febbraio 2000, Est. Dott.ssa Schettini).

Utilizzando lo strumento giuridico processuale dell'art. 700 cod. proc. civ. (provvedimento di urgenza) e quello sostanziale dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.) una coppia di coniugi, impossibilitata ad aver figli per un difetto fisico della madre, ha ottenuto dal giudice l'accertamento della liceità di un accordo concluso con un medico ed avente ad oggetto il trasferimento e l'impianto di embrioni crioconservati, ottenuti mediante fusione del loro materiale spermatico, nell'utero di una donna che si è messa a disposizione gratuitamente, per solidarietà (Tribunale di Roma, Sezione XI del 14 febbraio 2000, Est. Dott.ssa Schettini).

L'art. 1322 cod. civ. stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, "purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".

Il giudice ha individuato l'interesse "meritevole di tutela" nell'aspirazione della coppia alla realizzazione come genitori mediante l'esercizio del diritto alla procreazione, da ritenersi costituzionalmente garantito come manifestazione e svolgimento della personalità umana.

Le norme costituzionali cui si fa riferimento nella decisione, il cui contenuto pubblichiamo integralmente nella sezione Documenti, sono l'art. 2 (tutela dei diritti fondamentali dell'individuo), l'art. 3, secondo comma, (impegno a rimuovere ogni ostacolo allo sviluppo della personalità) e l'art. 32 (tutela della salute).

La meritevolezza dell'interesse perseguito dai coniugi - ha affermato il giudice - comporta l'inefficacia del divieto posto al medico dal codice deontologico della sua categoria, per questo tipo di interventi; la finalità di soddisfare il bisogno di maternità di una donna non in grado di partorire un figlio rende altresì lecita la prestazione di colei che, non per finalità di lucro ma per solidarietà, mette a disposizione il proprio utero per la gestazione di un figlio da altri concepito.

Pubblichiamo il testo integrale del provvedimento nella sezione Documenti.


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