Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

IN CASO DI SEPARAZIONE, IL CONIUGE NON AFFIDATARIO HA IL DOVERE DI TENERE I FIGLI CON SÉ NEI PERIODI STABILITI - Ove a ciò non provveda,l'altro coniuge ha diritto al risarcimento degli oneri eventualmente derivatigli (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1365 dell'8 febbraio 2000, Pres. Sensale, Rel. Forte).

In occasione della separazione dei coniugi Giovanni P. e Maria A., una figlia minore, disabile, è stata affidata alla madre. Al padre non affidatario, è stato stabilito l'obbligo di versare un contributo per mantenimento della figlia disabile ed è stato riconosciuto il diritto di tenerla periodicamente con sé.

Poiché il padre non ha esercitato questo diritto, lasciando costantemente la figlia presso la madre affidataria, quest'ultima ha chiesto al Tribunale di Palermo di porre a carico del padre l'onere economico che le derivava dalla necessità di fruire di intervalli di riposo nell'attività di assistenza della figlia, ricorrendo all'aiuto di altra persona.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, mentre la Corte d'Appello l'ha accolta, riconoscendo il diritto della madre di essere risarcita dei costi da lei sostenuti nei giorni cui la figlia avrebbe dovuto stare con il padre.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 1365 dell'8 febbraio 2000, Pres. Sensale, Rel. Forte), ha rigettato il ricorso del padre, affermando che l'esercizio, della c.d. "visita" del figlio da parte del coniuge non affidatario costituisce non solo una facoltà ma anche un dovere, da inquadrare tra le posizioni dei componenti la famiglia e nella solidarietà che deve legarli nel gruppo, anche se i genitori siano separati o divorziati; tale solidarietà si manifesta con l'ottemperanza dei doveri verso i figli, rilevante verso l'altro genitore a sua volta tenuto ad osservare analoghi doveri. Pur non potendosi parlare di un diritto di libertà incompatibile con il potere-dovere assunto con l'affidamento dal genitore, questi, sul piano economico-patrimoniale, può domandare il rimborso degli oneri maggiori di quelli a suo carico derivanti dall'inosservanza dei doveri del genitore non affidatario, a prescindere dall'ipotesi in cui tale condotta integri un illecito. Poiché il dovere dell'affidatario verso il figlio è un obbligo verso l'altro genitore, espressione della solidarietà negli oneri per i figli - ha affermato la Corte - esattamente si è disposto il rimborso delle somme versate in eccedenza dalla madre per le mancate visite alla figlia da parte del padre.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it