Legge e giustizia: martedė 16 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

GLI INTERESSI DEL 15% PER UN MUTUO IPOTECARIO CONCESSO NEL 1993 NON SONO PIŲ DOVUTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME ANTIUSURA INTRODOTTE CON LA LEGGE N. 108 DEL 1996 - Clausola colpita da nullità sopravvenuta (Cassazione Sezione Prima Civile n. 14899 del 17 novembre 2000, Pres. Reale, Rel. Verucci).

G.M. ha ottenuto dalla S.p.A. UCB - Credicasa, con contratto stipulato nel maggio del 1993, un mutuo ipotecario di lire 55 milioni da destinare all'acquisto di un immobile, obbligandosi al rimborso mediante rate mensili al tasso annuo del 15,55% costante per i primi cinque anni e con un prospetto di ammortamento che prevedeva rate crescenti. Alla fine del 1994, a fronte di versamenti per lire 10.324.709 il debito per capitale si era ridotto soltanto di tre milioni e risultava pertanto di 52 milioni.

In considerazione di ciò G.M. ha promosso davanti al Tribunale di Forlì un giudizio nei confronti della Società UCB - Credicasa sostenendo che si era verificato un manifesto squilibrio fra le prestazioni e chiedendo pertanto la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché la condanna della banca al risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 7 marzo 1996 n. 108 recante disposizioni in materia di usura. Questa legge ha stabilito, tra l'altro, che devono ritenersi usurari gli interessi eccedenti il tasso medio individuato dal Ministero del Tesoro con rilevazione trimestrale; essa inoltre, modificando l'art. 1815 cod. civ. ha stabilito che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

G.M., precisando le sue conclusioni davanti al Tribunale, ha chiesto, in via subordinata, in base alla nuova legge, la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del suo mutuo, in quanto largamente superiori ai tassi individuati dal Ministero del Tesoro.

Sia il Tribunale di Forlì che, in grado di appello, la Corte di Bologna, hanno ritenuto priva di fondamento la domanda proposta da G.M., escludendo anche l'applicabilità della legge n. 108 del 1996.

G.M. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo l'applicabilità della legge n. 108 del 1996 e dei relativi decreti di attuazione, e censurando la Corte di Appello di Bologna per non essersi attenuta all'art. 1421 cod. civ. secondo cui "la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice".

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 14899 del 17 novembre 2000, Pres. Reale, Rel. Verucci) ha accolto il ricorso, affermando che in materia devono applicarsi l'art. 1419 cod. civ., secondo cui le clausole contrattuali nulle sono sostituite di diritto da norme imperative e l'art. 1339 cod. civ. secondo cui le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

L'ampia dizione degli artt. 1339 e 1419 cod. civ. - ha affermato la Corte - consente non solo la sostituzione automatica di clausole con altre volute dall'ordinamento, ma anche la semplice eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione.

L'obbligazione degli interessi non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive; ai fini della classificazione usuraria degli interessi - ha precisato la Corte - il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto. In presenza di un rapporto non ancora esaurito all'entrata in vigore della legge 108/96 - ha concluso la Cassazione - la Corte d'appello non poteva escludere radicalmente la rilevabilità d'ufficio della dedotta nullità della clausola relativa agli interessi, solo perché la pattuizione era intervenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996; al contrario avrebbe dovuto verificare se la nullità sussistesse o meno, correlando il convenuto tasso degli interessi alla nuova normativa.

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza della Suprema Corte nella sezione Documenti.


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