Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL MAGISTRATO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE HA DIRITTO DI ESSERE DIFESO DA UN AVVOCATO - A garanzia della sua indipendenza e del prestigio dell'Ordine Giudiziario (Corte Costituzionale n. 497 del 16 novembre 2000, Pres. Mirabelli, Red. Mezzanotte).

Un magistrato sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione Disciplinare, ha chiesto di essere difeso da un avvocato, anziché da un altro magistrato, come è previsto dall'art. 34 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 (Guarentigie della Magistratura): "Non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato di grado non inferiore al magistrato di Tribunale".

La Sezione Disciplinare ha quindi sollevato, con ordinanza del 18.2.2000, la questione di legittimità costituzionale di questa norma in riferimento agli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 497 del 16 novembre 2000 (Pres. Mirabelli, Red. Mezzanotte), ha ritenuto fondata la questione ed ha pertanto dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946 n. 511 (Guarentigie della Magistratura) nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato".

La Corte ha rilevato che l'esclusione della possibilità di intervento di un avvocato nel procedimento disciplinare a carico di un magistrato era frutto di antichi pregiudizi corporativi, secondo cui la miglior tutela del prestigio dell'ordine giudiziario era racchiusa nel carattere di riservatezza del procedimento disciplinare. Tali concezioni - ha osservato la Corte - devono ritenersi oggi del tutto superate, dal momento che i successivi sviluppi della legislazione e degli orientamenti giurisprudenziali hanno fatto emergere nitidamente la stretta correlazione tra la nozione di prestigio dell'ordine giudiziario e la credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie presso la pubblica opinione; una nozione - ha affermato la Corte - che postula non la segretezza del procedimento disciplinare ma la trasparenza, valore portante di ogni sistema autenticamente democratico, i cui caratteri sono destinati a riflettersi sulla stessa difesa del magistrato.

Il massimo di incisività delle garanzie accordate al magistrato sottoposto a procedimento disciplinare - ha aggiunto la Corte - non può che convertirsi in una altrettanto incisiva tutela del prestigio dell'Ordine Giudiziario e del corretto e regolare svolgimento delle sue funzioni; per i magistrati l'esigenza di una massima espansione delle garanzie difensive è di particolare evidenza, poiché nel patrimonio di beni compresi nel loro status professionale vi è anche quello dell'indipendenza, nei confronti degli altri magistrati, di ogni altro potere dello Stato e dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura.

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza della Suprema Corte nella sezione Documenti.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it