Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA MORTE DEL PADRE IN UN INCIDENTE STRADALE PUÒ ESSERE RICHIESTO DAL FIGLIO ANCHE SE, AL MOMENTO DEL SINISTRO, ERA ANCORA NEL VENTRE MATERNO - Per la perdita di assistenza e per la sofferenza provata quando ha preso conoscenza della mancanza della figura paterna (Cassazione Sezione Quarta Penale n. 11625 del 13 novembre 2000, Pres. Lisciotto, Rel. Brusco).

C.P. è stato investito nel 1996 da un autocarro ed è morto per le gravi lesioni riportate nell'incidente. Quando egli è deceduto sua moglie aspettava un figlio, che è nato alcuni mesi dopo. Nel processo penale a carico dell'investitore anche il figlio, rappresentato dalla madre, si è costituito parte civile, chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento del danno.

Nel giudizio di primo grado il Pretore ha affermato la responsabilità penale dell'autista dell'autocarro, ma ha ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio, come parte civile, del figlio della vittima, in quanto al momento dell'incidente egli non era ancora nato.

Nel giudizio di secondo grado la Corte d'Appello di Milano, oltre a confermare la condanna dell'imputato, ha dichiarato illegittima l'esclusione dal processo del figlio della vittima ed ha ritenuto sussistente il suo diritto al risarcimento dei danni.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo, tra l'altro, la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Milano nella parte in cui lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore del figlio della vittima.

La Suprema Corte (Sezione Quarta Penale n. 11625 del 13 novembre 2000, Pres. Lisciotto, Rel. Brusco) ha rigettato il ricorso. Risolvendo una questione molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, la Corte ha affermato che il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in favore di un soggetto che nel momento in cui si sia verificato l'evento dannoso era stato concepito ma non era ancora nato.

Nella lunga ed elaborata motivazione della sentenza la Corte ha affermato, tra l'altro, che ai fini dell'affermazione della responsabilità extracontrattuale non è necessario che al momento in cui si produce l'evento dannoso sussista una relazione fra due soggetti: il danneggiante e l'offeso. La Corte ha in proposito richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene risarcibile i danni da responsabilità, contrattuale o extracontrattuale anche nel caso di danni indiretti o immediati, purché si presentino come effetto normale in base al principio della c.d. regolarità o causalità adeguata. Una conferma della irrilevanza della attualità della relazione intersoggettiva - ha osservato la Corte - la si ricava anche dalla giurisprudenza che si è affermata in tema di danno "riflesso" o "di rimbalzo" subito da coloro che, pur non essendo stati direttamente lesi dal fatto illecito, si trovino in un significativo rapporto con la persona offesa o con il danneggiato, tanto da subirne le indirette conseguenze.

La Corte ha anche ricordato la giurisprudenza secondo cui non è necessario che fatto illecito e danno ingiusto siano contemporanei ai fini del risarcimento; infatti si è sempre ritenuto risarcibile il danno verificatosi dopo la morte dell'autore dell'illecito, come nei casi di costruzioni crollate dopo il decesso del progettista o del costruttore.

Pertanto la Corte ha affermato che il nascituro, concepito all'epoca del fatto illecito, e che sia successivamente nato, è personalmente titolare del diritto di azione per ottenere il risarcimento dei danni ingiusti provocatigli da tale fatto; se la nascita non si verifica il danno ingiusto non sorge.

Il minore - ha aggiunto la Corte - ha diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale, per la perdita dell'assistenza materiale ed economica che il padre gli avrebbe fornito, sia del danno morale che si verifica nel momento in cui il bambino inizia a prendere conoscenza della mancanza della figura paterna subendo le conseguenti sofferenze. Il risarcimento del danno biologico sarà dovuto ove venga dimostrata una stabile compromissione della salute psico-fisica del minore.


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