Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA PROVA TESTIMONIALE, NEL PROCESSO CIVILE, E' CORRETTAMENTE ASSUNTA LEGGENDO AL TESTE I CAPITOLI E CHIEDENDOGLI SE LI CONFERMA - Possono poi essergli rivolte domande di chiarimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 14410 del 3 novembre 2000, Pres. Sciarelli, Rel. Prestipino).

Il codice di procedura civile detta regole estremamente formali per l'assunzione della prova testimoniale. In particolare l'art. 244 cod. proc. civ., che si applica anche nel processo del lavoro, stabilisce che la prova per testimoni deve essere richiesta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in separati capitoli, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. L'art. 253 cod. proc. civ. stabilisce che il giudice interroga il testimone sui fatti intorno ai quali egli è chiamato a deporre, e può anche rivolgergli, d'ufficio, o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a un chiarimento.

La prova testimoniale è correttamente assunta con la lettura al teste dei capitoli di prova. La semplice manifestazione di conferma da parte del teste del capitolo lettogli è sufficiente all'espletamento della prova, a meno che al medesimo non vengano richiesti chiarimenti.


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