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Legge e giustizia: venerdì 29 marzo 2024
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L'OMISSIONE DELLA SCRITTA "NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE" SUI PACCHETTI DI SIGARETTE NON È PIÙ REATO - Per l'infrazione deve applicarsi una sanzione pecuniaria amministrativa (Cassazione Sezione Terza Penale n. 10840 del 23 ottobre 2000, Pres. Malinconico, Rel. Fiale).
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E.T., implicato in una vicenda di contrabbando, è stato condannato dal Tribunale di Larino, tra l'altro, ad una pena detentiva per essere stato trovato in possesso di pacchetti di sigarette estere sui quali non figurava l'avvertenza "nuoce gravemente alla salute". La condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello di Campobasso. Egli ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l'omessa indicazione, sui pacchetti di sigarette, dell'avvertenza "nuoce gravemente alla salute" non costituisce più reato, in seguito alla depenalizzazione attuata con la legge n. 146 del 22 febbraio 1994. La Suprema Corte (Sezione Terza Penale n. 10840 del 23 ottobre 2000, Pres. Malinconico, Rel. Fiale) ha accolto, sul punto, il ricorso. Essa ha ricordato che l'art. 46 della legge n. 428/1990 (legge comunitaria per il 1990) ha introdotto, al 3° comma, un'ipotesi contravvenzionale prevedendo che "......è punito con l'ammenda fino a cinquanta milioni e l'arresto fino ad un anno chiunque metta in commercio o comunque commercializzi tabacchi lavorati con condizionamento privo: a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina; b) della avvertenza nuoce gravemente alla salute; c) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette". Peraltro - ha osservato la Corte - successivamente l'art. 23 della legge 22.2.1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993) ha stabilito al 4° comma, la semplice sanzione amministrativa per "chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dal presente articolo o dai relativi decreti di attuazione.....".
Questa legge, modificando la normativa precedente, punisce con la sola sanzione amministrativa ogni confezionamento non conforme alle prescrizioni dell'art. 46 della legge n. 428/1990, fra le quali è esplicitamente compresa (alla lettera b del terzo comma) anche la prescrizione relativa alla generale avvertenza "nuoce gravemente alla salute". Conseguentemente - ha affermato la Corte - per questa infrazione non può più essere applicata la sanzione penale.
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