Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'ERRORE DEL MAGISTRATO NELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PUÒ CONFIGURARE ILLECITO DISCIPLINARE SE RISULTA EVITABILE CON L'IMPIEGO DI CULTURA E DILIGENZA MEDIE - Valgono in materia i criteri seguiti per l'accertamento della responsabilità dei professionisti (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 1119 del 18 ottobre 2000, Pres. Cantillo, Rel. Vittoria).

I magistrati P.G. e P.C. rispettivamente Sostituto Procuratore della Repubblica e G.I.P. presso il Tribunale di Roma sono stati sottoposti a procedimento disciplinare per aver mancato ai doveri di correttezza e di diligenza, e aver così compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario chiedendo il primo e disponendo il secondo la custodia cautelare in carcere di F.S. direttore generale del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, indagato per i reati di concorso in peculato e falso ideologico.

L'azione disciplinare ha fatto seguito all'annullamento da parte della Suprema Corte della misura cautelare per ritenuta inconfigurabilità dei reati ipotizzati e mancanza dei necessari approfonditi accertamenti.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto i due magistrati, in quanto, pur ritenendoli responsabili di errori tecnico-giuridici e di carenza nello studio di alcune questioni, ha escluso la configurabilità di un'infrazione disciplinare per la mancanza, nel loro comportamento, di una preordinata intenzione di travalicare la legge.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha proposto ricorso contro questa decisione sostenendo che la responsabilità disciplinare del magistrato si può configurare anche in caso di una grave violazione di legge determinata da negligenza.

A sostegno della sua tesi il P.G. ha richiamato l'art. 9 della legge 13 aprile 1988 n. 117, secondo cui deve promuoversi l'azione disciplinare nei confronti del magistrato resosi responsabile di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile allorché per tale comportamento il cittadino danneggiato promuova un'azione di risarcimento.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 1119 del 18 ottobre 2000, Pres. Cantillo, Rel. Vittoria) ha accolto il ricorso del P.G., richiamando la sua giurisprudenza secondo cui la responsabilità disciplinare del magistrato si può configurare non solo nel caso in cui si accerti una preordinata sua intenzione di violare la legge, ma anche in caso di grave errore tale da compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario.

Peraltro - ha osservato la Corte - nella valutazione dell'errore del magistrato si devono applicare criteri analoghi a quelli seguiti con riferimento all'attività dei professionisti intellettuali, per i quali continuamente si propone la necessità di affrontare problemi la cui soluzione richiede l'impiego delle competenze tecniche proprie di un determinato settore della scienza; la soluzione di questi problemi è talora obbligatoria, nel senso che è la sola che ci si possa e debba attendere da un professionista mediamente colto e diligente; altre volte molto complessa, a causa delle novità o difficoltà del caso, che si traduce nella mancanza di una precedente sufficiente elaborazione dottrinale della materia e quindi nella sua estraneità al bagaglio culturale della generalità delle persone che esercitano quella professione.

Dalle norme che regolano la responsabilità dei professionisti intellettuali (gli artt. 1176, secondo coma, e 2236 cod. civ.) - ha ricordato la Corte - si è tratta la regola per cui il comportamento tenuto dal professionista, ovverosia le scelte fatte, pur rivelatesi erronee per non avere prodotto risultati o averne prodotti di negativi, debbono essere valutate, nell'ambito del giudizio di responsabilità, appunto tenendo conto delle determinanti del caso concreto nel momento in cui è stato affrontato, delle soluzioni che la cultura scientifica dell'epoca offriva, del costituire o no patrimonio della generalità degli operatori del settore. La Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando il procedimento alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, e stabilendo per essa il seguente principio di diritto: "La richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del giudice che, su tale richiesta, dispone la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, come ogni provvedimento adottato nell'esercizio delle loro attribuzioni da magistrati investiti di funzioni inquirenti e giudicanti, possono costituire occasione di illecito disciplinare, se siano viziati da una violazione della legge penale evidente ed incontrovertibile, non solo quando la violazione si presenti come il risultato di una condotta intenzionalmente preordinata ad emettere un provvedimento illegittimo, ma anche tutte le volte in cui si presenti come il risultato di un comportamento negligente, sempre che per la natura degli effetti prodotti sia da ritenere che l'adozione del provvedimento abbia compromesso la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario. L'accertamento della negligenza richiede la considerazione delle circostanze di fatto in cui i magistrati si sono trovati ad agire, della novità e difficoltà dei problemi giuridici dovuti affrontare, dello stato della giurisprudenza oltre che della dottrina, della motivazione che il provvedimento presenti a giustificazione della soluzione adottata, sì da potersi concludere che sia mancato da parte del magistrato l'adempimento dei suoi doveri di ufficio, perché l'impiego di cultura e diligenza medie avrebbe consentito di evitare l'errore".


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