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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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UN TESTIMONE NON PUÒ ESSERE RITENUTO INATTENDIBILE SOLO PERCHÉ CONIUGE DI UNA DELLE PARTI IN CAUSA - La sua credibilità deve essere valutata in base al contenuto della deposizione e alle altre prove raccolte (Cassazione Sezione Lavoro n. 12623 del 23 settembre 2000, Pres. Mileo, Rel. Di Lella).
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Il giudice non può ritenere un testimone inattendibile per il solo fatto che egli sia coniuge di una delle parti. La credibilità del testimone deve essere accertata con riferimento al contenuto della deposizione. Solo nell'ipotesi in cui le dichiarazioni risultino in contrasto con altre deposizione o presentino intrinseche incongruenze, esse possono essere valutate in termini di scarsa attendibilità, in ragione del vincolo che lega il teste alla parte.
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