Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA ATTRIBUITA AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PUBBLICI SERVIZI - Ristabilita la giurisdizione ordinaria anche per le controversie promosse dai cittadini nei confronti delle ASL per far valere il loro diritto all'assistenza (Corte Costituzionale n. 292 del 17 luglio 2000, Pres. Mirabelli, Red. Bile).

Nell'ambito della riforma giurisdizionale attuata con il decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 80 in attuazione della legge delega n. 59 del 1997, il legislatore ha da un lato sottratto ai TAR gran parte delle controversie in materia di pubblico impiego assegnandole al giudice ordinario e dall'altro ampliato, in alcune materie, i limiti della loro giurisdizione. In particolare l'art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ha stabilito che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi" precisando tra l'altro che fra tali controversie devono comprendersi quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Alcuni giudici hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della nuova norma. Ciò è avvenuto, tra l'altro, per iniziativa del Pretore di Roma al quale uno studio radiologico operante in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo contro l'azienda USL di Roma e Provincia per il rimborso di prestazioni specialistiche erogate in favore di privati. Il Pretore si è posto il problema se questa domanda, che in precedenza rientrava pacificamente nella sua giurisdizione, dovesse invece essere avanzata davanti al TAR in base all'art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998.

Nel contempo il Pretore ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di questa norma con riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione che disciplinano la legislazione per delega. Il Pretore ha osservato che la legge 15 marzo 1997 n. 59 ("delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa") in base alla quale è stato emesso il decreto legislativo n. 80 del 1998 non ha attribuito al Governo il potere di istituire nuovi casi di giurisdizione esclusiva ma si è limitata a stabilire all'art. 11 l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo "alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici".

La Corte Costituzionale con sentenza n. 292 del 17 luglio 2000 (Pres. Mirabelli, Red. Bile) di cui pubblichiamo il testo integrale nella sezione Documenti, ha ritenuto fondata la questione sollevata al Pretore di Roma (e, negli stessi termini, da altri giudici) ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 "nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno". La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dei commi 2 e 3 dello stesso 33.

Nella motivazione della sentenza si osserva che con la legge delega n. 59 del 1997 il legislatore ha inteso attribuire, in alcune materie, non solo la fase del controllo di legittimità dell'azione amministrativa, ma anche quella della riparazione ossia del risarcimento del danno, evitando per esso la necessità di instaurare un successivo e separato giudizio davanti al giudice ordinario. Ciò non significa - ha affermato la Corte - che la legge delega abbia voluto attribuire al giudice amministrativo in materia di servizi pubblici una giurisdizione esclusiva, tale da comprendere tutte le questioni relative ai diritti soggettivi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Una delle conseguenze più importanti di questa decisione della Corte Costituzionale è che resteranno affidate alla giurisdizione del giudice del lavoro le controversie promosse dai cittadini nei confronti della Aziende Sanitarie per far valere il loro diritto all'assistenza.

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza nella sezione Documenti.


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