Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

AUTO, COMPUTER E MODULISTICA UTILIZZATI DAL DIPENDENTE PIAZZISTA POSSONO CONFIGURARE UNA MICRO-ARTICOLAZIONE DELL'IMPRESA - Ne consegue che, per le controversie di lavoro, è competente il giudice del luogo dove viene svolta la prestazione lavorativa, anche se non vi sia un ufficio dell'azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 7489 del 5 giugno 2000, Pres. Grieco, Rel. Amoroso).

La S.p.A. Mauro Demetrio, con sede in Reggio Calabria, ha assunto alle sue dipendenze V.G., residente a Bergamo, con l'incarico di svolgere attività di venditore piazzista nel luogo di residenza. Successivamente lo ha licenziato motivando il provvedimento con riferimento a ragioni organizzative.

V.G. ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Bergamo, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna dell'azienda al risarcimento del danno. L'azienda ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio facendo presente che il contratto di lavoro doveva ritenersi concluso a Reggio Calabria e che essa non aveva nessuna dipendenza nella città di Bergamo.

Il Pretore ha annullato il licenziamento, ma la sua decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Bergamo che ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'azienda ed ha affermato la competenza territoriale del Pretore di Reggio Calabria.

Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione per regolamento di competenza. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7489 del 5 giugno 2000, Pres. Grieco, Rel. Amoroso) ha accolto il ricorso affermando che l'art. 413 cod. proc. civ., secondo cui nelle controversie di lavoro è competente per territorio anche il giudice del luogo ove esista una dipendenza aziendale cui il lavoratore sia addetto, deve essere interpretato estensivamente. Essa ha ricordato la propria giurisprudenza tendente ad ampliare la nozione di "dipendenza" al fine di agevolare lo svolgimento del giudizio nel luogo ove sia più agevole l'accertamento dei fatti; in particolare nelle sentenze n. 527 del 1989, n. 6465 del 1988 e n. 7078 del 1987 si è ritenuto possibile che la stessa abitazione del lavoratore costituisca una dipendenza allorché sia funzionalmente collegata con l'azienda datrice di lavoro.

A questo orientamento giurisprudenziale - ha osservato la Corte - si è accompagnata un'analoga tendenza del legislatore che con la legge 11 febbraio 1992 n. 128 ha affermato, per le controversie concernenti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione si trovi il domicilio del prestatore d'opera; più recentemente l'art. 40 D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 ha inserito, dopo il quarto comma dell'art. 413 cod. proc. civ., l'ulteriore previsione secondo cui "competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Dall'evoluzione giurisprudenziale e legislativa - ha affermato la Corte - è desumibile la tendenza a favorire una più effettiva ed efficace tutela giurisdizionale del ricorrente, che nelle controversie individuali di lavoro è di norma il prestatore, ossia la parte debole del rapporto sostanziale. In applicazione del principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione - ha osservato la Corte - non può ritenersi che per alcuni tipi di attività lavorativa, come quella dei viaggiatori e piazzisti o anche quella resa mediante telelavoro, sia esclusa la possibilità di radicare il processo in prossimità del luogo dove sono le fonti di prova; tale esclusione infatti comporterebbe un'irragionevole discriminazione.

Pertanto, ha affermato la Corte, la nozione di "dipendenza" - ove manchi una struttura aziendale nella quale sia inserito il lavoratore in ragione della peculiarità delle mansioni svolte (quali, nella specie, quelle di piazzista o viaggiatore) - deve essere spinta fino a comprendere anche quel minimo dei beni aziendali (l'autovettura, il computer, la modulistica), necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa del viaggiatore e del piazzista. Quando, poi, questa embrionale terminazione dell'organizzazione aziendale è collocata presso l'abitazione del lavoratore può anche esserci in concreto una sostanziale sovrapposizione della "dipendenza" (così intesa) al domicilio; ma non c'è in astratto l'estensione del foro del domicilio, di cui al quarto comma dell'art. 413 cod. proc. proc., alle ipotesi regolate, invece, dal precedente secondo comma, perché ciò che rileva è sempre il dato oggettivo della localizzazione di tale micro-articolazione aziendale, ancorché concentrata nella persona di un singolo lavoratore.

Nel caso in esame - ha osservato la Corte - è risultato che V.G. doveva iniziare ad espletare la sua prestazione lavorativa partendo da Bergamo dov'era il riferimento spaziale per l'inizio ed il termine della sua attività itinerante lavorativa di contatto della clientela della società nell'area finitima e dove soprattutto rimanevano quei beni aziendali, seppur minimi (l'autovettura, il computer, la modulistica), necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa di piazzista; i quali integrano la nozione di "dipendenza" alla quale era assegnato il ricorrente. Pertanto la Corte ha affermato la competenza per territorio del Tribunale di Bergamo.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it