Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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LA CRITICA E LA SATIRA NON DEVONO DEGENERARE NELL'INSULTO GRATUITO - Va rispettato il limite della continenza nella forma espositiva (Sezione Terza Civile n. 14485 del 7 novembre 2000, Pres. Iannotta, Rel. Lupo).

Il settimanale l'Espresso ha pubblicato nel dicembre del 1990 un articolo di Giampaolo Pansa che conteneva la frase: <<Quando Forlani spedì Bruno Vespa a dirigere il TG1, qualcuno mi disse: "Preparati a vederne d'ogni colore. Quello lì ha lo sguardo del sicario, bovino umidoso, ma con lampi di sadismo che promettono sfracelli">>.

Bruno Vespa ha chiesto al Tribunale di Roma di condannare il direttore del periodico, l'autore dell'articolo e l'editore al risarcimento del danno. L'azienda si è difesa sostenendo di avere correttamente esercitato il diritto di critica e di satira. Il Tribunale, con sentenza del febbraio del 1993, ha respinto la domanda.

Questa decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza del dicembre del 1996, ha condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa in misura di 50 milioni nonché alla riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge n. 47 del 1948 in misura di 10 milioni.

La Corte ha rilevato che la frase oggetto del contendere, valutata sia da sola che nel contesto dell'articolo, non si collegava direttamente ad altri argomenti usati dall'articolista e sconfinava in uno sprezzante dileggio, travalicando i limiti del diritto di critica e di satira.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 14485 del 7 novembre 2000, Pres. Iannotta, Rel. Lupo) ha rigettato il ricorso proposto dai giornalisti e dal direttore dell'Espresso.

Il requisito della correttezza della forma espositiva (cosiddetta continenza) - ha affermato la Corte - sussiste non solo per l'informazione di cronaca ma anche per i commenti di natura critica e per la satira.

La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui il diritto di critica, anche politica, pur consentendo toni aspri, non può mai sconfinare nella pura contumelia e non consente l'uso di affermazioni gratuitamente denigratorie e di mero disprezzo.

Anche il diritto di satira, quale particolare forma del diritto di critica - ha precisato la Corte - non può essere sganciato da ogni limite di forma espositiva; l'esigenza della continenza è stata affermata dalla Cassazione penale anche nel caso in cui si adoperino vignette e caricature e quindi a maggior ragione non può essere negata quando, come nel caso di specie, la satira si esprima in forma esclusivamente verbale.

La sentenza della Corte d'Appello di Roma - ha affermato la Cassazione - deve perciò ritenersi giuridicamente corretta nella parte in cui ha affermato che il diritto di critica non può essere inteso come "diritto del libero insulto".


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