Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL GIORNALISTA PUÒ DARE NOTIZIA ANCHE DI INSINUAZIONI, ACCOSTAMENTI E SOSPETTI CONTENUTI IN UN ATTO UFFICIALE E RAGIONEVOLMENTE FONDATI - Esiste, oltre alle verità oggettiva dei fatti anche quella putativa o psicologica (Cassazione Sezione Terza Civile n. 14334 del 2 novembre 2000, Pres. Iannotta, Rel. Marrone).

Il giornalista non supera i limiti del diritto di cronaca e di critica allorché pubblichi informazioni oggettivamente lesive della reputazione di una persona, indicando chiaramente la propria fonte in un atto ufficiale del Parlamento di un paese libero di cui riporti, oltre a vicende storicamente vere, anche insinuazioni, accostamenti e sospetti già contenuti nel documento ufficiale e ragionevolmente fondati. Il requisito della verità dei fatti va inteso in senso soggettivo, così da ricomprendervi anche la notizia dei fatti veri soltanto oggettivamente, purché sussista la ragionevole ed incolpevole opinione della loro veridicità. Esiste, oltre alla verità oggettiva dei fatti, anche la verità putativa o psicologica, nel senso di ritenere ragionevolmente e in buona fede veri i fatti riportati.

Il diritto di cronaca non può essere disgiunto dal diritto di critica, nel senso che i fatti possono essere affiancati - ancorché distinti - dalle opinioni, poiché in caso contrario si verrebbe a snaturare l'esercizio di una libera informazione.


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