Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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L'AZIONE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA DIFFAMAZIONE INTERNAZIONALE A MEZZO STAMPA DEVE ESSERE PROMOSSA NELLO STATO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO DANNOSO - Ossia dove il periodico è stato edito o distribuito (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 1141 del 27 ottobre 2000, Pres. Vela, Rel. Olla).

L'attrice A. P. ha promosso davanti il Tribunale di Bologna un'azione giudiziaria nei confronti della società svizzera Can Publishing, editrice della rivista Union edita in Svizzera e stampata in Francia, chiedendone la condanna la risarcimento del danno per avere pubblicato, al fine di promuovere una "hot line" telefonica, una sua fotografia con didascalia di contenuto estremamente offensivo.

L'attrice ha sostenuto che, pur non essendo la rivista Union distribuita in Italia, la sua reputazione era stata danneggiata anche in questa nazione, in quanto la notizia della pubblicazione era stata ampiamente ripresa da giornali italiani.

La società svizzera ha proposto, davanti alla Suprema Corte, regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che in base all'art. 5 della Convenzione di Lugano del 16.9.1988 l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere promossa in Svizzera e non in Italia.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 1141 del 27 ottobre 2000, Pres. Vela, Rel. Olla) ha accolto il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha rilevato che in base all'art. 5 della Convenzione di Lugano "il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato, in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato".

Nel caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa - ha precisato la Corte - questa norma deve essere interpretata nel senso che la competenza giurisdizionale appartiene, oltrechè al giudice dello Stato del convenuto, al giudice: a ) del luogo dell'evento-generatore, ossia del luogo dove è stabilito l'editore della pubblicazione controversa; b) dei luoghi ove la pubblicazione diffamatoria è stata diffusa e quindi ove si è manifestato il danno direttamente riconducibile all'azione dell'editore.

Non è rilevante ai fini della giurisdizione - ha aggiunto la Corte - il luogo in cui è stato distribuito un mezzo di stampa che abbia "ripreso" il fatto diffamatorio, ossia si sia limitato a dare notizia che un altro giornale non collegato editorialmente è stato pubblicato un fatto idoneo a ledere la reputazione di una persona fisica o giuridica.

Le Sezioni Unite hanno richiamato i principi affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 7.3.1995 resa nella causa C-68/93, Fiona Shevill c. Presse Alliance S.A., che ha interpretato l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, identico nella formulazione all'art. 5 della Convenzione di Lugano.


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