Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

ANTISINDACALE IL COMPORTAMENTO DI UN'EMITTENTE TELEVISIVA CHE UTILIZZA COME DIPENDENTI I SOCI DI UNA COOPERATIVA APPALTATRICE DEI SERVIZI GIORNALISTICI - Per mancato rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla legge n. 223 del 1991 in occasione di una riduzione del personale e per l'eliminazione di lavoratori rimasti fedeli al sindacato (Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ordinanza del 20 ottobre 2000, Est. Arbore).

La Telenorba S.p.A. è titolare di due emittenti televisive operanti in Puglia, che diffondono, tra l'altro, informazioni giornalistiche mediante telegiornali, notiziari e rubriche. Sino al 1982 i servizi giornalistici sono stati realizzati da dipendenti diretti di Telenorba, ai quali veniva corrisposto un trattamento inferiore a quello previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Successivamente, in seguito alla conciliazione di vertenza da loro promossa per ottenere l'applicazione del CNLG, i dipendenti della Telenorba addetti all'informazione hanno costituito la cooperativa "Comunicazione & Immagine", alla quale Telenorba ha affidato, in appalto, la realizzazione di tutti i suoi servizi giornalistici; della cooperativa sono entrati a far parte anche alcuni tecnici, in precedenza legati all'emittente da contratti di collaborazione autonoma. Telenorba ha mantenuto alle sue dipendenze un solo giornalista, con mansioni direttive. Direttore responsabile della testata è stato nominato, su designazione di Telenorba, il presidente della cooperativa, che per un certo periodo è stato inquadrato alle dipendenze dell'emittente al fine di conseguire l'iscrizione nell'Albo dei Giornalisti, elenco professionisti. Nel 1996 Telenorba ha deciso di por termine al rapporto con la cooperativa al fine di auto produrre i servizi giornalistici e di ottenere in tal modo le provvidenze previste dalla legge n. 422/95 a favore delle emittenti locali. Ne è seguita una vertenza sindacale, nel corso della quale il presidente della cooperativa ha ottenuto da parte di un gruppo di soci la sottoscrizione di un documento di condanna dell'operato del sindacato. Poiché Telenorba ha mantenuto ferma la decisione di non utilizzare più la cooperativa, questa ha licenziato tutti i soci giornalisti e tecnici, una parte dei quali è passata alle dipendenze di Telenorba; sono rimasti privi di lavoro coloro che non avevano firmato il documento di condanna del sindacato.

In seguito a ciò l'Associazione Regionale della Stampa di Puglia e il Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione - CGIL hanno promosso davanti al Giudice del Lavoro di Bari un procedimento per repressione di comportamento antisindacale, in base all'art. 28 St. Lav., nei confronti di Telenorba S.p.A. sostenendo che essa era l'effettiva datrice di lavoro dei soci della cooperativa Comunicazione ed Immagine e che pertanto, in occasione del licenziamento dei 60 giornalisti e tecnici, avrebbe dovuto rispettare la procedura prevista dalla legge n. 223/91 in materia di riduzione del personale, informando previamente il sindacato della sua decisione; le ricorrenti hanno anche affermato che Telenorba aveva tenuto un comportamento illecitamente discriminatorio assumendo, dopo il licenziamento, alle sue dipendenze, solo i lavoratori che si erano allontanati dal sindacato.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Angela Arbore, dopo aver sentito testimoni e acquisito documenti, con provvedimento del 20 ottobre 2000 ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento tenuto da Telenorba S.p.A. e la nullità dei licenziamenti, ordinando all'azienda di reintegrare tutti i lavoratori e di pagare loro la retribuzione maturata dalla data del licenziamento. Il Giudice ha applicato la legge n. 1369 del 1960, che vieta l'interposizione nei rapporti di lavoro, in quanto ha accertato che i soci della cooperativa sono stati inseriti nell'organizzazione aziendale di Telenorba S.p.A., e vi hanno operato in condizioni di subordinazione, utilizzando impianti e attrezzature dell'emittente e ricevendo disposizioni da dipendenti della medesima. Il Giudice ha ravvisato l'antisindacalità del comportamento di Telenorba nel mancato rispetto delle procedure previste dalla legge n. 223/91 e nell'avere utilizzato, quale criterio di scelta del personale da eliminare, quello di punire chi non aveva sottoscritto il documento di condanna del sindacato.


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