Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA MALATTIA SULLE FERIE - Si verifica solo quando essa effettivamente impedisca al lavoratore di fruire del riposo e di recuperare le energie (Cassazione Sezione Lavoro n. 1947 del 23 febbraio 1998, Pres. La Torre, Rel. Ravagnani).

R.N., dipendente della S.p.A. Fulgorcavi, dopo avere iniziato un periodo di ferie la cui durata era stata determinata in 19 giorni, si è ammalato per 11 giorni ed ha inviato il relativo certificato sia all’INPS che alla datrice di lavoro. Quest’ultima ha rifiutato il prolungamento delle ferie per un periodo pari alla durata della malattia, richiamandosi al contratto collettivo del settore, secondo cui l’interruzione delle ferie per sopravvenuta malattia si verifica soltanto se questa comporti il ricovero ospedaliero, in questo caso non avvenuto. Il lavoratore si è rivolto al Pretore di Latina, richiamandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 616 del 30 dicembre 1987, secondo cui la malattia intervenuta durante le ferie ne sospende il godimento. Il Pretore ha condannato l’azienda al pagamento della somma netta di lire 724.900, pari alla retribuzione di undici giorni di ferie. La decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Latina, che ha rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 616/87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo feriale per l’insorgenza di una malattia, in relazione al principio, stabilito dall’art. 36 Cost. Rep. dell’effettiva fruizione delle ferie. Poiché la Corte non ha fatto distinzioni fra i vari tipi di patologia - ha osservato il Tribunale - deve ritenersi che ogni malattia e non solo le affezioni di rilevante gravità, sia idonea a compromettere la finalità delle ferie ovvero il recupero delle energia psico-fisiche, il soddisfacimento delle esigenze ricreativo-culturali e la partecipazione alla vita sociale e familiare. In seguito a ricorso dell’azienda in Cassazione, la causa è stata assegnata alle Sezioni Unite, che sono state chiamate a comporre un contrasto di giurisprudenza verificatosi nell’ambito della Sezione Lavoro. Infatti in passato alcune sentenze della Suprema Corte (n. 9762 e n. 6808 del 1966, n. 2847 del 1995 ed altre) hanno affermato che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, l’art. 2109 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che la malattia interrompe "in ogni caso" il decorso delle ferie, mentre per altre sentenze (n. 3093 del 1997, n. 12998 del 1995, n. 6982 del 1994) il principio della interruzione delle ferie in caso di malattia non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi, al fine di accertare l’effettiva incompatibilità della malattia con la salvaguarda dell’essenziale fruizione di riposo propria delle ferie.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998, Pres. La Torre, Rel. Ravagnani, di cui riportiamo il testo integrale nella sezione Documenti), hanno affermato la validità del secondo orientamento, in quanto hanno ritenuto, tra l’altro, che la portata della sentenza n. 616/87 della Corte Costituzionale vada stabilita tenendo conto della successiva sentenza della stessa Corte n. 297 del 19 giugno 1990 in tema di rapporto tra cure idrotermali e ferie. Quest’ultima decisione della Consulta ha affermato che "il principio dell’effetto sospensivo non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate". Le Sezioni Unite hanno peraltro precisato che spetta al datore di lavoro provare l’inidoneità della malattia a sospendere le ferie. Conseguentemente, nel caso in esame, le Sezioni Unite si sono limitate a correggere la motivazione della sentenza del Tribunale di Latina e hanno rigettato il ricorso dell’azienda, perché questa (in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale) sosteneva che l’effetto interruttivo della malattia vada circoscritto alla sola ipotesi del ricovero ospedaliero.


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