Nell'ottobre del 1994 D. Z., dipendente della società editrice del quotidiano Il Gazzettino, con qualifica impiegatizia, ha chiesto al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto il riconoscimento d'ufficio del praticantato giornalistico e l'ammissione alla prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'Albo dei Giornalisti, elenco professionisti, con riferimento all'attività svolta nel periodo 1978 - 1992 come addetta all'archivio di redazione, con l'incarico, tra l'altro, di preparare dossier informativi per inchieste giornalistiche e biografie di personaggi celebri, nonché come cronista, articolista e curatrice di varie rubriche periodiche. Il Consiglio Regionale, con deliberazione del 17 aprile 1991, ha rigettato la domanda. Il ricorso proposto da D. Z. avverso tale decisione è stato accolto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che, con delibera del 26 marzo 1996, ha disposto l'iscrizione della ricorrente nel registro dei praticanti nonché il rilascio alla medesima della dichiarazione di compiuta pratica per l'attività svolta presso "Il Gazzettino" ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 4 febbraio 1962 n. 115 e successive modificazioni. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, con atto in data 6 giugno 1996, ha chiesto al Tribunale di Venezia l'annullamento della decisione del Consiglio Nazionale, sostenendo la non riconducibilità dell'attività svolta dalla ricorrente al praticantato giornalistico e l'inammissibilità della retrodatazione dell'iscrizione al registro dei praticanti giornalisti. Costituitasi in giudizio, D. Z. ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Venezia, in composizione integrata ex art. 63 L. 3/2/63 n. 69, con sentenza in data 7 novembre - 10 dicembre 1996 n. 341 ha accolto il ricorso. Questa pronuncia è stata impugnata da D. Z. innanzi alla Corte di Appello di Venezia. Il Procuratore Generale ha resistito al gravame. Altrettanto ha fatto il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti. La Corte di Appello di Venezia, Sez. I Civile, con sentenza depositata il 26 maggio 1998 n. 10/98, ha rigettato l'impugnazione. Essa ha ritenuto fondata la tesi del Procuratore Generale secondo cui la vigente normativa non consentirebbe al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di sostituirsi al direttore della pubblicazione nel rilascio del certificato di compiuta pratica nel caso in cui il medesimo abbia omesso altresì di certificare tempestivamente l'inizio della pratica e quindi non abbia consentito la coeva iscrizione dell'aspirante giornalista nel registro dei praticanti. Secondo la Corte, il Consiglio può esercitare detto potere sostitutivo solo per l'aspirante giornalista che, all'atto della richiesta del certificato di compiuta pratica, risulti iscritto nel registro dei praticanti da almeno 18 mesi. D.Z., difesa dall'avv. Domenico d'Amati, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, tra l'altro, che le modifiche normative introdotte nella disciplina dell'albo dei giornalisti con il D.P.R. 30.5.72 n. 212 e con il D.P.R. 21.9.93 n. 384 hanno lo scopo di impedire l'indebito sfruttamento degli aspiranti giornalisti nelle imprese editrici ovvero il loro impiego di fatto senza le garanzie previste dalla legge professionale e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e senza alcuna tutela contro il licenziamento, non essendo possibile al giudice disporre la reintegrazione nel posto di lavoro di chi non sia iscritto nell'albo o nel registro. Il legislatore - ha rilevato la ricorrente - ha evidentemente tenuto presente la situazione, nota per comune esperienza, degli aspiranti giornalisti che non ricevano la dichiarazione di inizio pratica ai fini dell'iscrizione nel registro né l'applicazione del trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, e nondimeno, per evitare ritorsioni e non pregiudicare le loro possibilità di occupazione, sopportino per lunghi periodi l'impiego in condizioni irregolari e si risolvano a chiedere la loro regolarizzazione soltanto quando abbiano acquisito la certezza di non poter contare su uno spontaneo riconoscimento dei loro diritti da parte dell'editore, di cui il direttore è normalmente uno strumento. La necessità di regolarizzazione si pone pertanto normalmente al termine di un prolungato periodo di pratica giornalistica esercitata di fatto. Del tutto marginale e teorica è la possibilità che, una volta rilasciata dal direttore la dichiarazione di inizio della pratica e trascorsi i 18 mesi del praticantato dopo la regolare iscrizione nel registro, al praticante giornalista venga negata la dichiarazione di compiuta pratica. Tale diniego infatti sarebbe vanificato in tale ipotesi dall'esistenza di un documentato periodo di lavoro come praticante giornalista con inquadramento a termini del CNLG. Per questo il D.P.R. 3.5.1972 n. 212 ha previsto la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di sostituirsi al direttore nel rilascio della dichiarazione di compiuta pratica, modificando in tal senso l'art. 43 del D.P.R. 4.2.65 n. 115. Tale possibilità - ha sostenuto la ricorrente - deve ritenersi sussistente sia nell'ipotesi, del tutto marginale, che vi sia stata una precedente dichiarazione di inizio pratica sia nell'ipotesi, molto più frequente, che tale dichiarazione non vi sia stata e il praticante sia stato impiegato in condizioni di "lavoro nero". La finalità perseguita dal legislatore è stata resa ancor più evidente dal D.P.R. 21.9.93 n. 384 che, per eliminare ogni incertezza interpretativa ha sostituito i primi tre commi dell'art. 46 D.P.R. 4.2.1965 n. 115 introducendo una normativa palesemente diretta a consentire ai Consigli dell'Ordine di accertare l'inizio della pratica con effetto retroattivo e di emettere, ove tale pratica sia durata almeno 18 mesi, l'attestazione del suo compimento, consentendo l'ammissione all'esame di idoneità professionale. Nel giudizio è intervenuto il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, difeso dall'Avv. Enrico Romanelli, che ha aderito alla tesi della ricorrente. Il Procuratore Generale e il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto hanno chiesto il rigetto del ricorso. La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 5936 del 10 maggio 2000, Pres. Senofonte, Rel. Di Palma) ha accolto il ricorso affermando che nelle situazioni di svolgimento "di fatto" del tirocinio giornalistico - senza cioè che il direttore abbia comunicato all'Ordine l'inizio della pratica - il praticantato può ritenersi utilmente e validamente svolto ai fini previsti dalla legge (e, segnatamente, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione) anche in assenza della previa iscrizione formale del praticante nel relativo Registro, ove l'avvenuto svolgimento della pratica sia stato accertato a posteriori da parte degli organi dell'Ordine in sede di esercizio dei suoi poteri sostitutivi. Data l'importanza della decisione, pubblichiamo nella sezione Documenti il testo integrale della sua motivazione.
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