Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE LESIVE DELLA REPUTAZIONE DI UNA PERSONA, DATE AL GIORNALISTA DAI CARABINIERI - Rientra nell'esercizio del diritto di cronaca, per l'attendibilità della fonte (Tribunale di Roma Sezione I Penale n. 9631 del 22 aprile 2000, Pres. Rinaudo, Est. Canale).

La giornalista E.D.C., cronista del quotidiano Il Messaggero addetta alla redazione di Teramo, ha scritto un articolo, pubblicato nell'aprile del 1995, nel quale si dava la notizia che alcune persone di Roseto, tra le quali "l'ex segretario comunale di Pineto, U.G." erano state denunciate dai Carabinieri all'autorità giudiziaria perché facenti parte di un'organizzazione dedita al prestito di denaro a interessi usurari. L'ex segretario comunale di Pineto ha proposto querela per diffamazione.

La giornalista è stata rinviata a giudizio davanti al Tribunale di Roma. Ella si è difesa sostenendo di avere avuto le notizie pubblicate dai Carabinieri di Roseto, come abitualmente avveniva per le informazioni relative alla cosiddetta cronaca nera o giudiziaria ed ha prodotto una copia del rapporto trasmesso dai Carabinieri alla Procura presso il Tribunale di Teramo, facendo presente che la Procura, in base a tale rapporto, aveva chiesto una misura di custodia cautelare. La parte civile ha fatto presente che il GIP aveva rigettato la richiesta avanzata dal PM per mancanza di gravi indizi.

La difesa dell'imputata ha chiesto l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca. Il Tribunale di Roma (Sez. I Penale n. 9631 del 22 aprile 2000, Pres. Rinaudo, Est. Canale), dopo avere sentito i testimoni, ha assolto la giornalista "perché il fatto non costituisce reato". Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha rilevato che dall'istruttoria dibattimentale era risultato che la giornalista aveva in effetti avuto dai Carabinieri le notizie pubblicate. Considerata l'attendibilità della fonte da cui l'imputata ottenne le notizie divulgate, in quanto si trattava di soggetti che avevano un ruolo diretto nella vicenda - ha affermato il Tribunale - deve ritenersi che l'imputata abbia legittimamente confidato nella veridicità della notizia.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it