Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

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NON PUNIBILITÀ DEL GIORNALISTA CHE RIPORTI FEDELMENTE DICHIARAZIONI DI NATURA DIFFAMATORIA RESE DA UN ESPONENTE POLITICO SU ALTRO PERSONAGGIO DI RILIEVO PUBBLICO - Deve applicarsi l'esimente del diritto di cronaca (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 2144 del 25 febbraio 2000, Pres. Ietti, Rel. Cicchetti).

Nell'aprile del 1994 il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un'intervista della giornalista Alessandra Longo a Lidia Ravera, esponente del movimento femminista, che, rispondendo alle domande, ha formulato rilievi negativi sull'on. Irene Pivetti, dichiarando tra l'altro: "Al di là e prima di ogni considerazione dico che questa donna è stupida. E come si fa a commentare seriamente le opinioni di un'oca ...... Quando si facevano le lotte femministe lei aveva il grembiulino dell'asilo. E' proprio vero: gratta un integralista e trovi un cretino ..... Vorrei avere nemici decenti e non fare a cazzotti con la ricotta ..... Non possiamo aspettarci nulla da queste signore di destra, non sono altro che delle scimmiette funzionali alla cultura maschile".

Irene Pivetti ha reagito con una querela per diffamazione nei confronti di Livia Ravera, di Alessandra Longo e di Eugenio Scalari, quest'ultimo come direttore responsabile del quotidiano.

L'autrice dell'intervista si è difesa sostenendo di avere esercitato il diritto di cronaca riportando fedelmente le dichiarazioni rese dall'intervistata, personaggio pubblico, sul conto di un'altra nota personalità politica.

Il Tribunale di Roma ha condannato i tre imputati, negando all'autrice dell'intervista l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto ha ritenuto che ella abbia apportato il proprio contributo causale alla diffusione di espressioni diffamatorie obiettivamente lesive della reputazione della Pivetti.

Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma.

La Suprema Corte (Sezione Quinta Penale n. 2144 del 25 febbraio 2000, Pres. Ietti, Rel. Cicchetti) ha accolto il ricorso dei giornalisti, richiamando la sua costante giurisprudenza secondo cui l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca deve essere riconosciuta in presenza di tre requisiti: 1) la verità del fatto narrato; 2) la pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica; 3) la correttezza delle modalità con cui il fatto viene riferito. Quando il giornalista riporta esattamente le risposte di un personaggio di rilievo pubblico da lui intervistato, in termini di interesse generale - ha affermato la Corte - egli esercita correttamente il diritto di cronaca.

Per l'importanza della decisione pubblichiamo il testo integrale della sua motivazione nella sezione Documenti.


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